COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 15 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. ATLETICO S.VITO DI CEREA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Com. Uff. n. 24 del 19/12/2002 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bologna Davide; squalifica per due giornate giocatore Leardini Nicola – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°30 del 15 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. ATLETICO S.VITO DI CEREA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Com. Uff. n. 24 del 19/12/2002 - Squalifica per cinque giornate giocatore Bologna Davide; squalifica per due giornate giocatore Leardini Nicola - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Atletico S. Vito di Cerea ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Provinciale di Verona, pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 19/12/2002 con la quale venivano inflitte le seguenti sanzioni :
· squalifica per cinque giornate al calciatore Bologna Davide ”per comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro”;
· squalifica per due giornate al calciatore espulso Leardini Nicola per offese razziste ad un giocatore avversario; all’atto della notifica opponeva resistenza tanto da far intervenire il Capitano ed alcuni Dirigenti.
La Società reclamante asserisce che i provvedimenti relativi ai suddetti calciatori appaiono eccessivi e non conformi ai fatti commessi.
La C.D. dichiara preliminarmente improponibile il reclamo nella parte riguardante la sanzione della squalifica per due giornate nei confronti del giocatore Leardini Nicola e ciò ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Bologna Davide,
la Commissione Disciplinare
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di respingere il reclamo presentato dalla Società A.C. Atletico S. Vito di Cerea;
· di confermare la squalifica per cinque giornate assunta nei confronti del calciatore Bologna Davide;
· di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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