COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 22 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. CAMPOCROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Com. Uff. n. 20 dell’11/12/2002 – Omologazione gara Fiesso d’Artico – Campocroce del 23/11/2002 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°31 del 22 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S. CAMPOCROCE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Com. Uff. n. 20 dell’11/12/2002 - Omologazione gara Fiesso d’Artico - Campocroce del 23/11/2002 - Campionato Juniores Provinciale
L’U.S. Campocroce ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 23/11/2002 con la quale veniva omologata la gara in epigrafe.
L’U.S. Campocroce presentava, nei termini prescritti, reclamo al Giudice di primo grado in merito alla regolarità della gara Fiesso d’Artico-Campocroce del 23/11/2002, lamentando un errore tecnico da parte dell’arbitro, avvenuto in occasione di un calcio di rigore concesso all’A.C. Fiesso d’Artico, che veniva respinto perché il direttore di gara precisava, con un supplemento di rapporto, che il “penalty” era stato battuto in conformità alle norme previste dalle “Regole del Gioco Calcio”.
La Commissione Disciplinare
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la delibera assunta in prima istanza appare ineccepibile
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di respingere il reclamo presentato dalla Società U.S. Campocroce;
· di confermare la validità della gara in oggetto con il risultato acquisito in campo : Fiesso d’Artico -Campocroce 1 - 1;
· di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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