COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE nei confronti di : · Sig. Dal Cason Gianni (Alto Astico e Posina – Dirigente) · Società Alto Astico Posina – Divisione Calcio a Cinque
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE
nei confronti di :
· Sig. Dal Cason Gianni (Alto Astico e Posina - Dirigente)
· Società Alto Astico Posina - Divisione Calcio a Cinque
Con atto del 19.06.2002 n. 4335/343 PF/EF/ed la Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Indagini, attivato su denuncia del Presidente del C. R. V., deferiva al giudizio dell’Intestata Commissione Disciplinare il sig. Dal Cason Gianni, dirigente della S. S. Alto Astico Posina Calcio a Cinque, e la società: il primo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, C. G. S.; la seconda ai sensi dell’art. 2, comma IV, C. G. S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo dirigente.
Nello specifico veniva contestato che il 25.03.2002 il Dal Cason aveva ottenuto dalla Sezione A. I. A. di Schio, con il falso pretesto di dovergli restituire effetti personali dimenticati nello spogliatoio, il recapito telefonico dell’arbitro che aveva diretto la propria squadra nell’ultima gara di campionato: il giorno successivo il Dal Cason aveva così contattato e poi incontrato l’arbitro per chiedergli delucidazioni sul suo operato nella gara e non, come asserito, per consegnare i citati e mai esistiti effetti personali.
Il Dal Cason depositava memoria difensiva e veniva ascoltato dalla Commissione unitamente al Presidente della società sig. Borgo Gianvittorio.
All’esito del dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiedeva per il dirigente l’inibizione di mesi sei e per la società l’ammenda di € 100,00.
Gli addebiti formulati hanno trovato piena conferma negli atti dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Indagini acquisiti al giudizio.
Lo stesso Dal Cason ed il Presidente della società hanno del resto ammesso i fatti contestati.
La responsabilità dell’incolpato Dal Cason, per il titolo ascrittogli, deve pertanto essere riconosciuta.
All’affermazione di responsabilità del Dal Cason consegue automaticamente la responsabilità oggettiva della società per l’operato del suo dirigente
P. Q. M.
la Commissione Disciplinare,
visti gli artt. 1, I comma, 2, IV comma, 13 e 14 C. G. S.,
ritenuto che la condotta del sig. Dal Cason integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità;
ritenuta altresì e per conseguenza l’oggettiva responsabilità della società Alto Astico Posina Calcio a Cinque
delibera
di infliggere le seguenti sanzioni:
· inibizione fino al 31.03.2003 al sig. Dal Cason Gianni;
· ammenda di Euro 100,00= a carico della società Alto Astico Posina Calcio a Cinque.
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