COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE nei confronti di : · Sig. Boscolo Rossano (Allenatore Lions Chioggia Sottomarina) · Sig. Penzo Manuel (Dirigente accompagnatore Lions Chioggia Sottomarina) · Sig. Salvagno Marco (Calciatore Lions Chioggia Sottomarina) · Società Lions Chioggia Sottomarina Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE nei confronti di : · Sig. Boscolo Rossano (Allenatore Lions Chioggia Sottomarina) · Sig. Penzo Manuel (Dirigente accompagnatore Lions Chioggia Sottomarina) · Sig. Salvagno Marco (Calciatore Lions Chioggia Sottomarina) · Società Lions Chioggia Sottomarina Calcio a Cinque Con atto del 5/7/2002 n. 24/355 PF/EF/mm la Procura Federale, a seguito di trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Indagini, attivato su denuncia del Presidente del C.R.V., deferiva al giudizio dell’intestata Commissione il Sig. Boscolo Rossano, il Sig. Penzo Manuel ed il Sig. Salvagno Marco - rispettivamente allenatore, dirigente accompagnatore e calciatore della Società Lions Chioggia Sottomarina Calcio a Cinque - nonché la Società stessa : i primi tre per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.; la Società, invece, ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S. Il deferimento è il risultato degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, secondo cui la Società Lions Chioggia Sottomarina, rappresentata dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Penzo Manuel, ha schierato in campo il calciatore Salvagno Marco in occasione della partita con il Valdo Calcio a 5 del 9/3/2002 (play-off del Campionato Juniores) presentandolo in distinta sotto il nome di Nuzzo Alessandro : l’allenatore Sig. Boscolo Rossano, nonostante avesse piena consapevolezza dell’illecito, acconsentiva a tale operazione. Così incardinato il procedimento il Sig. Boscolo Rossano depositava memoria difensiva e veniva ascoltato dalla Commissione. Egli sostanzialmente confermava i fatti per cui si procede, pur invocando quale scusante la buona fede propria e della Società ed evidenziando la modesta gravità del fatto contestato, in quanto in ogni caso non vi era stata influenza alcuna sul risultato della gara. All’esito del dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati per i titoli loro rispettivamente ascritti. La Commissione richiedeva ed acquisiva a giudizio il referto ufficiale dell’incontro, conclusosi con il risultato di 7 - 1 per il Valdo, e la comunicazione della Segreteria del C.R.V. dalla quale emergeva che il giocatore Salvagno non era colpito da provvedimenti sospensivi al momento della gara. In questo complessivo quadro di riferimento la Commissione ritiene pacificamente provati i fatti ascritti. Non di meno, ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni, occorrerà tener conto di una serie di circostanze che portano a sfumare l’effettiva lesività delle condotte tenute. Nello specifico andrà, in primo luogo, valorizzato a questi fini il dato acquisito al procedimento che il giocatore Salvagno che ha effettivamente preso parte alla gara sotto il nome di Nuzzo era regolarmente tesserato per la Società Lions Chioggia Sottomarina e non risultava colpito da alcun provvedimento sospensivo, talché avrebbe avuto titolo per partecipare alla gara se in possesso di idoneo documento di identità. Andrà inoltre considerato che, attesa la soverchiante superiorità numerica dei giocatori del Valdo, quale risulta dalle rispettive distinte, l’accertata violazione non era comunque ed in alcun modo idonea, come in effetti non lo è stata, ad influire sull’esito dell’incontro, conclusosi con risultato largamente favorevole alla squadra avversaria. P.Q.M. la Commissione Disciplinare visti gli artt. 1 comma 1°, 2 comma 4°, 13 e 14 C.G.S.; ritenuto che la condotta dei Signori Boscolo Rossano, Penzo Manuel e Salvagno Marco integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; ritenuta altresì la responsabilità della Società ai sensi dell’art. 2 comma 4° C.G.S.; considerato il grado di lesività concreta delle violazioni ascritte delibera di infliggere le seguenti sanzioni : · inibizione sino al 26/1/2003 ai Signori : Boscolo Rossano e Penzo Manuel; · squalifica sino all’8/12/2002 al Sig. Salvagno Marco; · ammenda di € 200,00 alla Società Lions Chioggia Sottomarina.
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