COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti della Società U.S. B.P. 93
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO
nei confronti della Società U.S. B.P. 93
Con atto del 16.09.2002 il Presidente del C. R. V., deferiva al giudizio dell’Intestata Commissione Disciplinare la Società U.S. B.P. 93 per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., perché dopo essersi regolarmente iscritta al Campionato Juniores Provinciale 2002/2003, successivamente all’avvenuta pubblicazione dei gironi sul Comunicato Ufficiale da parte del Comitato Provinciale di Vicenza, presentava una lettera di rinuncia.
Veniva convocato il rappresentante legale della Società, il quale confermava gli addebiti pur fornendo giustificazioni.
La Commissione ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano pacificamente acquisiti a giudizio.
Ai fini della sanzione applicabile occorre tuttavia rilevare che il caso specifico, pur riconducibile agli schemi generali dell’art. 53 delle NOIF (Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle Società dal Campionato), non trova una sua esplicita disciplina nelle disposizioni di detto articolo.
L’art. 53 delle NOIF, infatti, dopo aver stabilito nel 1° comma l’obbligo generale delle Società di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, determina sanzioni specifiche soltanto per le ipotesi di rinuncia alla disputa di gare (commi 2°, 3° e 7°) e di ritiro od esclusione dal Campionato durante il girone di andata (commi 3° e 8°) o di ritorno (commi 4° e 9°).
In questo quadro di riferimento la condotta della Società che comunichi tardivamente la rinuncia alla partecipazione ad un Campionato prima dell’inizio dello stesso, finisce quindi con il rientrare nella più generale violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1°, C.G.S., che trova la sua sanzione nell’ambito di quelle contemplate in linea generale dell’art. 13.
Nondimeno, i criteri indicati dall’art. 53 NOIF dovranno servire come parametro di riferimento per la determinazione della sanzione applicabile al caso in questione che costituisce, pur sempre, una fattispecie di ritiro di una Società dal Campionato.
Muovendola da quest’angolo visuale, la Commissione ritiene, quanto alla natura di individuare la sanzione in quella pecuniaria e, quanto alla misura, di determinarla in € 250,00.- Tutto ciò considerata la minor lesività del comportamento di una Società che si ritiri, pur se tardivamente, ma prima dell’inizio del campionato, rispetto alla paritetica condotta posta in essere durante lo svolgimento del campionato stesso.
P.Q.M.
la Commissione delibera :
· di infliggere alla Società B.P. 93 l’ammenda di € 250,00.-
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