COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 30 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : · del Sig. Francesco CHESI, in qualità di presidente della società S.S. Saonarese, · della Società S.S. SAONARESE per violazione dell’articolo 27 dello Statuto Federale.

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 30 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : · del Sig. Francesco CHESI, in qualità di presidente della società S.S. Saonarese, · della Società S.S. SAONARESE per violazione dell’articolo 27 dello Statuto Federale. Con atto 19 settembre 2002, regolarmente comunicato agli interessati, il Presidente del Comitato Regionale Veneto deferiva alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell’articolo 25, punti 4 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il Presidente della società S.S. Saonarese Sig. Francesco Chesi e la società stessa, per avere adito, in violazione dell’articolo 27 dello Statuto Federale della F.I.G.C., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n° 49 del 15 maggio 2002, nella parte in cui colloca la S.S. Saonarese al terzo posto della classifica del girone “L” del Campionato di 2^ categoria 2001/2002. Le parti, venivano convocate avanti la Commissione ed in quella sede ascoltate con la rappresentanza tecnica di difensore. La Società deferita depositava altresì memoria difensiva. La vicenda che ne occupa si è, in sintesi estrema, articolata come segue. La società S.S. Saonarese (nel prosieguo: Saonarese) in persona del Presidente, signor Francesco Chesi, ritenendo di essere stata lesa da un’errata interpretazione dell’articolo 51 delle Norme Organizzative Interne alla F.I..G.C. (nel prosieguo :N.O.I..F.), con lettera 16 maggio 2002, preannunciava un ricorso al T.A.R. Veneto, e, diffidava, gli organi federali della F.I.G.C. a non far disputare, nel frattempo, gli spareggi previsti dall’articolo medesimo, a rideterminare la classifica del campionato ed, in via subordinata, ad ammettere di diritto la Saonarese alla categoria superiore. In data 21 maggio 2002, il legale della Saonarese rivolgeva un’istanza al Giudice Sportivo di 1° grado del Comitato regionale Veneto affinché dichiarasse non omologabile il risultato dello spareggio nel frattempo eseguito tra le squadre che, secondo la classifica avulsa, si erano classificate al primo e secondo posto del girone. In data 30 maggio 2002, il Presidente del Comitato Regionale Veneto rispondeva alla società Saonarese, chiarendo alla stessa come fosse stato applicato l’articolo 51 delle N.O.I.F., specificando che quella interpretazione poteva dirsi ormai consolidata in tutta l’organizzazione federale, rinviando per le questioni interpretative agli appositi Organi federali e ricordando, a proposito del preannunciato ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Veneto, la norma di cui all’articolo 27 dello Statuto. In data 9 luglio 2002, il legale della S.S. Saonarese, legittimandosi in forza di un mandato steso a margine, spediva un ricorso al Consiglio Federale della F.I.G.C., chiedendo che l’organo adito dichiarasse l’illegittimità della mancata partecipazione della Saonarese allo spareggio del 19 maggio 2002 ed ammettesse direttamente la Saonarese al Campionato Veneto di 1^ categoria. Nel medesimo ricorso il legale si riservava di quantificare il danno, di cui chiedeva il risarcimento. In data 15 luglio 2002 veniva infine notificato il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, mediante il quale la Saonarese chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n° 49 del 15 maggio 2002, nella parte in cui colloca la S.S. Saonarese al terzo posto della classifica del girone “L” del campionato di 2^ categoria 2001/2002. Il T.A.R. Veneto, con ordinanza n.200200539, emessa nella camera di consiglio del 25 luglio 2002, respingeva l’istanza cautelare, “considerato che la proposta cautela non può essere accordata, sia in relazione alla nozione di “titolo sportivo” contenuta nell’articolo 52, comma 1, della N.O.I.F., secondo la quale il titolo stesso sembra identificarsi in una posizione definita che consenta la “partecipazione di una società ad un determinato Campionato” e non già in una mera “chance” di conseguimento della legittimazione a partecipare al Campionato stesso mediante l’esito di spareggi; sia, infine, in considerazione della non agevole possibilità di organizzare, nella presente stagione e – comunque – entro il mese di settembre, gli incontri calcistici necessari alla ricorrente ai fini del suo eventuale accesso al Campionato superiore.”. Così riassunti i fatti occorre ricordare, in punto di diritto, come ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Federale, i soggetti dell’ordinamento calcistico assumono, con il tesseramento ed in ragione della propria attività, l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti generali e particolari adottati dagli Organi della Federazione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Federale. Ogni violazione o azione comunque tendente all’elusione di tale obbligo è sanzionata disciplinarmente. Al di là di ogni altra pur possibile considerazione in ordine alla pertinenza, all’ammissibilità ed alla fondatezza delle variegate iniziative intraprese sia nell’ambito dell’ordinamento sportivo, sia davanti al Giudice amministrativo da parte della Saonarese, ha carattere in ogni caso decisivo ed assorbente ai fini della questione in esame il rilievo che l’unico atto che avrebbe potuto legittimare, dal punto di vista dell’ordinamento sportivo, un eventuale ricorso all’autorità giurisdizionale, sarebbe stato una richiesta di deroga, giusta il disposto dell’articolo 27, comma 2°, dello Statuto Federale. Ma ciò è anche l’unica istanza che non è stata presentata dalla società, che sin dal suo primo atto - come emerge chiaramente dal testo della diffida del 16/5/2002 - si era tuttavia determinata ad adire l’autorità il Giudice amministrativo. L’omissione di tale preventiva richiesta costituisce di per sé fonte di responsabilità disciplinare, rendendo irrilevante ai fini del decidere, ogni ulteriore approfondimento. In questo complessivo quadro di riferimento deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente della S.S. Saonarese per violazione dell’art. 1 punto 1 del C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto Federale, nonché della predetta Società Saonarese per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Appare congrua, in ragione dello svolgersi dei fatti e delle argomentazioni sopra esposte l’ammenda di Euro 3.500,00 nei confronti della Società e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 28 Febbraio 2003 nei confronti del suo Presidente, signor Francesco Chesi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di infliggere alla società Saonarese l’ammenda di Euro 3.500,00.-; · di infliggere al Signor Chesi Francesco l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 28 Febbraio 2003.
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