Comitato regionale veneto – Stagione Sportiva – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti della Società A.C. Gasparini Istrana
Comitato regionale veneto – Stagione Sportiva - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO
nei confronti della Società A.C. Gasparini Istrana
Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 23/10/2002, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società A.C. Gasparini Istrana, partecipante con la propria prima squadra al Campionato di Promozione, per non avere iscritto una formazione Juniores al Campionato 2002/2003, come reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dal Comitato Regionale Veneto L.N.D. con proprio Comunicato n. 1 dell’1/7/2002 punto A/2, lettera f) e punto A/9 comma 1-a) della corrente stagione sportiva.
La Commissione Disciplinare
sentito il legale rappresentante delle Società A.C. Gasparini Istrana;
ritenuta la sussistenza della violazione ascritta, peraltro riconosciuta dalla stessa Società deferita;
viste le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R.V. - L.N.D. dell’1/7/2002, che impongono l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di infliggere alla Società A.C. Gasparini Istrana la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00
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