COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 28/012004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE C.R. VENETO Nei confronti : del giocatore straniero Ben Khalifa Fessi della Società Pol. Baroni

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 28/012004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE C.R. VENETO Nei confronti : del giocatore straniero Ben Khalifa Fessi della Società Pol. Baroni Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 31/12/2003, ha deferito davanti a questa Commissione Disciplinare : •Il calciatore straniero Ben Khalifa Fessi •la Società Pol. Baroni il primo per aver rilasciato una dichiarazione non conforme alla realtà, la seconda per aver avvalorato detta dichiarazione. Il procedimento nasceva da una segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti, che a propria volta con comunicazione in data 11/12/2003 investiva il C.R. Veneto, circa la reiezione della richiesta di tesseramento proposta dalla Pol. Baroni intestata al giocatore straniero Ben Khalifa Fessi, per aver ricevuto la dichiarazione sottoscritta dallo stesso giocatore, avvalorata dal Presidente della Società deferita tramite l’apposizione della sua firma sul modulo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”, nella quale affermava che lo stesso non era stato tesserato precedentemente per Federazioni estere. Veniva invece accertato presso la Federazione tunisina che l’atleta era stato tesserato “sino alla stagione 1996/97 - come giocatore amatore – per la Società Flambeau Sportif Saline, affiliata a quella Federazione”. La Commissione Disciplinare lette le memorie difensive fatte pervenire dalla Pol. Baroni, che pur producendo giustificazioni, ammette la sussistenza dei fatti di cui sopra; constatata infrazione da parte del calciatore Ben Khalifa Fessi delle vigenti norme, in ordine al tesseramento dei giocatori stranieri extracomunitari (cfr. in particolare C.U. n. 7 del 4/7/2003 della Lega Nazionale Dilettanti, lettera A) punto 3), avendo il medesimo omesso in ogni caso di indicare, nella prevista dichiarazione da lui sottoscritta, la Società straniera per la quale era stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa; constatata inoltre la responsabilità oggettiva della Società Pol. Baroni31/640 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera •di comminare a carico della Società Pol. Baroni l’ammenda di € 52,00; •di comminare a carico del giocatore Ben Khalifa Fessi la sanzione della inibizione, a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. sino al 15 Marzo 2004.
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