COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 3 MARZO 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE VENEXIA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 4/2/2004 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Venexia – Libertas Ceggia del 25/1/2004 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 3 MARZO 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE VENEXIA CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 4/2/2004 –
Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Venexia – Libertas Ceggia del 25/1/2004 – Campionato di
Promozione
La Società Venexia Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato
Regionale con Comunicato n. 32 del 4/2/2004, con la quale veniva applicata nei suoi confronti la sanzione sportiva della
perdita della gara del Campionato di Promozione : Venexia – Libertas Ceggia del 25/1/04 per 0-3, in base al disposto
dell’art. 12,1° comma del C.G.S. per la responsabilità oggettiva, derivante dalla mancata disputa della gara predetta, da
imputare alla Società reclamante, non avendo provveduto la stessa, in tempo utile, ad una idonea segnatura del terreno
di gioco che si presentava innevato.
La società reclamante ha evidenziato che già nella giornata di sabato 24 gennaio le condizioni meteorologiche erano tali
da far adottare al presidente del Comitato provinciale di Venezia il provvedimento di rinvio d’ufficio delle gare, come da
C.U. n. 25 del 28.1.2004. Anche le gare in programma nella mattinata della domenica 25, hanno subito analogo
provvedimento.
Aggiunge, inoltre la società Venexia Calcio che, nonostante la chiara ed evidente situazione di impraticabilità del campo,
il direttore di gara ha comunicato – alle ore 13.30 - che la partita poteva essere disputata, che occorreva procedere alla
“segnatura” del rettangolo di gioco e che il campo doveva essere pronto per le ore 14.30, altrimenti non avrebbe fatto
disputare la gara medesima. Nonostante lo stupore per la decisione in ordine alla praticabilità del campo, la società
ricorrente evidenzia che si è fattivamente adoperata per procedere alla segnatura, come richiesto dall’arbitro.
Mette, ancora, in luce la società reclamante che all’orario previsto per l’inizio della gara, il direttore di gara non si è recato
sul terreno di giuoco, unitamente ai capitani delle due squadre, per verificare la segnatura e/o la praticabilità dello stesso
campo di gara, bensì ha comunicato la sua decisione di non far disputare la partita direttamente negli spogliatoi.
Da ultimo, il Venexia Calcio sottolinea che il campo ove avrebbe dovuto svolgersi la gara è di proprietà del Comune di
Venezia, che – dello stesso - usufruiscono a turno altre società e che, in particolare, la domenica, il campo di gara è nella
disponibilità della società soltanto dalle ore 12.00.
La Commissione disciplinare disponeva l’audizione della società Venexia Calcio per la riunione del 17.2.2004. Nel
richiamare le tesi difensive già esposte in ricorso, i rappresentanti della reclamante evidenziavano come – a loro avviso -
l’arbitro non avesse seguito la prevista procedura tesa a dichiarare l’impraticabilità del campo di gara. Segnalavano,
inoltre- come –sempre ovviamente a loro avviso- il terreno di giuoco fosse assolutamente impraticabile, attesa
l’abbondante nevicata dei giorni e delle ore precedenti l’incontro e come – in ogni caso - hanno appreso con somma
sorpresa la decisione del direttore di gara di non far disputare la gara, nonostante che la soc. Venexia Calcio avesse
provveduto alla segnatura del terreno di giuoco, circostanza invece neppure verificata dall’arbitro che, anzi, alle ore
14.25, dopo aver comunicato – negli spogliatoi - la propria decisione, ha abbandonato l’impianto sportivo (ore 14.35
circa).
All’esito dell’audizione, la Commissione Disciplinare riteneva opportuno procedere all’acquisizione di ulteriori elementi di
valutazione, nonchè all’audizione del direttore di gara.
Nelle more, perveniva ulteriore nota difensiva da parte del Venexia Calcio, nella quale, si ribadivano le deduzioni già
svolte nei precedenti scritti e si evidenziava che, nonostante la buona volontà dimostrata dalla società ospitante di
procedere alla segnatura del terreno di giuoco, l’arbitro non ha neppure proceduto alla verifica della predetta segnatura,
nè ha concesso un ulteriore termine (quantomeno un tempo pari ad un tempo di gara) per – eventualmente - completare
la predetta segnatura, peraltro resa alquanto difficoltosa dalla necessità di spalare la neve.
La Società Libertas Ceggia ha presentato delle proprie controdeduzioni, facendo presente che l’arbitro ha comunicato
che la società Venexia Calcio aveva sospeso le lavorazioni di regolarizzazione della segnaletica del terreno di giuoco e
che quindi non si poteva giocare.
Ha, altresì, evidenziato la pochezza dei mezzi a disposizione della società Venexia Calcio per procedere alla
regolarizzazione del terreno di gara, così come richiesto dall’arbitro, negando, inoltre che questi abbia lasciato l’impianto
sportivo prima delle 15.30 e concludendo, quindi, per la conferma della deliberazione assunta. 37/743
All’odierna seduta, la Commissione disciplinare ha sentito il direttore di gara, sig. Matteo Scattolin, che ha fornito
importanti precisazioni, in ordine all’effettivo svolgersi dei fatti
All’esito della suddetta audizione, la Commissione, ritenuti sufficienti i mezzi probatori acquisiti, assume la delibera di cui
al dispositivo, stanti i seguenti motivi.
Il Giudice sportivo ha assunto l’impugnata deliberazione (perdita della gara per 0-3) sulla base del referto di gara ove
l’arbitro “ha dichiarato –in modo generico- che la partita non ha avuto luogo a causa della impraticabilità del campo di
gioco.”. Prosegue, il Giudice sportivo, nel senso che tale impraticabilità andava addebitata non già agli eventi naturali,
quanto alla impreparazione ed alla incapacità della società Venexia Calcio di procedere alla segnatura del terreno.
Rileva, in via preliminare, la scrivente Commissione disciplinare che lo stato di luogo è accertato, avendone il direttore di
gara espressamente riconosciuto la corrispondenza con le fotografie prodotte dalla reclamante, dalle quali si evince, da
un lato che il campo risultava quasi interamente coperto dalla neve, dall’altro che ciononostante era stato segnato nei
limiti del possibile.
In questo quadro assume valore decisivo la circostanza riferita dall’arbitro, in sede di audizione, secondo cui per
procedere ad una regolamentare segnatura sulle parti fondamentali del terreno di gioco, sarebbe stato necessario
procedere alla spalatura della neve caduta sullo stesso terreno.
Infatti, per effetto di quanto disposto al punto 4.11 del Comunicato del C.R.Veneto n. 1 dell’1/7/2003, le Società della
L.N.D. non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco, e che lo stesso, in ogni caso, non può
essere imposto dai Comitati e dalle Divisioni “se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara”, come nel
caso di specie, secondo quanto notorio.
Al di là di ogni altra pur possibile considerazione, in ordine alla ritualità delle modalità seguite dall’arbitro per le
valutazioni circa la praticabilità del terreno di gioco per non dare corso alla gara, nonché in ordine al comportamento
comunque tenuto dalla Società ospitante parso sempre fattivo, da quanto sopra consegue che la mancata disputa della
gara non è addebitabile alla Società Venexia Calcio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
•di accogliere il reclamo presentato dalla Società Calcio Venexia;
•di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo disponendo il recupero della gara Venexia Calcio – Libertas
Ceggia in data da stabilire dal Comitato Regionale Veneto.
La tassa reclamo non è stata versata.
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