COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 31Marzo 2004- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE U.S. BORGORICCO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 34 del 17/3/2004 – Squalifica per otto giornate giocatore Visentini Stefano – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 31Marzo 2004- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE U.S. BORGORICCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 34 del
17/3/2004 – Squalifica per otto giornate giocatore Visentini Stefano – Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S. Borgoricco ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Padova, pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 17/3/2004, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica
per otto giornate a carico del proprio giocatore Visentini Stefano perché “dopo essere stato ammonito contestava
l’operato dell’arbitro proferendo espressioni blasfeme ed offensive e, dopo essere stato conseguentemente espulso,
reagiva aggredendo fisicamente l’arbitro afferrandolo con forza con entrambe le mani per la divisa all’altezza del petto,
per ben due volte accompagnando il gesto con ulteriori frasi blasfeme e minacce tanto da necessitare l’intervento di altri
giocatori per allontanarlo”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo emarginato;
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio quale
precisamente descritto nel referto arbitrale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
•di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Borgoricco;
•di confermare la squalifica di otto giornate a carico del calciatore Visentini Stefano;
•di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
la Commissione Disciplinare
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