COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 31Marzo 2004- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : •della Società A.C. Canottieri – Belluno •del Giocatore Bonazza Roberto – A.C. Canottieri Belluno
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 31Marzo 2004- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO
Nei confronti :
•della Società A.C. Canottieri – Belluno
•del Giocatore Bonazza Roberto – A.C. Canottieri Belluno
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto dell’11/3/2004, su denuncia avanzata dal Delegato Regionale di
Calcio a Cinque, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare :
•la Società A..C. Canottieri Belluno
•il giocatore Bonazza Roberto – A.C. Canottieri Belluno
perché il calciatore Bonazza Roberto, più volte convocato per le selezioni della Rappresentativa Regionale di Calcio a
Cinque, non ha mai ottemperato agli inviti. Inoltre, in tali occasioni, non é stata data notizia o giustificazione alcuna da
parte della Società, né dal calciatore.
La Commissione Disciplinare
sentito il legale rappresentante dell’A.C. Canottieri Belluno ;
accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 76, 2° comma delle NOIF
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Delibera
•di infliggere a carico della Società A.C. Canottieri l’ammenda di € 52,00
•di infliggere a carico del giocatore Bonazza Roberto la sanzione della squalifica per una giornata.
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