COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURATORE FEEDERALE Nei confronti del Sig. Taglioni Fausto – Allenatore A.S. Olimpia Lazis
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE PROCURATORE FEEDERALE
Nei confronti del Sig. Taglioni Fausto – Allenatore A.S. Olimpia Lazise
Il Procuratore Federale, con atto del 10/3/2004, deferiva davanti alla scrivente Commissione Disciplinare il Sig. Taglioni
Fausto (Olimpia Lazise – Allenatore) per rispondere :
•della violazione di cui all’art. 27, 2° comma dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio per aver eluso
l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della
F.I.G.C.;
•della violazione di cui all’art. 1, 1° comma del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva
- il suddetto deferimento é scaturito da una comunicazione della Commissione d’Appello Federale del 12/2/2004,
riguardante il proprio Com. Uff. n. 30/C, contenente il testo integrale della delibera relativa all’appello dell’A.S. Olimpia
Lazise avverso l’ammenda di € 258,00 e la squalifica fino al 30/6/2006 inflitta al Sig. Taglioni Fausto, allenatore della
stessa Società,
- rilevava infatti la C.A.F., dall’esame della documentazione agli atti, che il Sig. Taglioni Fausto, in data 19/11/2003,
porgeva atto di denuncia-querela innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti del Sig.
Simone Schiavo, arbitro che diresse la gara Olimpia Lazise-Somma il 26/10/2003, in quanto “consapevole di redigere
una dichiarazione non corrispondente al vero” e quindi la C.A.F. trasmetteva la predetta documentazione al Procuratore
Federale per le proprie incombenze;
- il Procuratore Federale, constatato che non risultava concessa alcuna autorizzazione al Sig. Taglioni Fausto ad adire le
vie legali nei confronti dell’A.E. Schiavo Simone (Sezione AIA di Vicenza) e che pertanto il Taglioni ha agito in
violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27, 2° comma dello Statuto Federale, riteneva che i fatti
descritti integrano gli estremi del predetto art. 27, 2° comma dello Statuto della FIGC (nel caso in esame é messa in
discussione la sovranità della FIGC nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze – crf. Decisione CAF di cui C.U. n. 5
del 1995/96) e dell’art. 1,1° comma CGS ascrivibile al Sig. Taglioni Fausto (Allenatore A.S. Olimpia Lazise).
Al dibattimento intervengono :
•il Sig. Taglioni Fausto (Olimpia Lazise - Allenatore) assistito dall’Avv. Bonfante, con delega scritta che viene
depositata, che chiede l’applicazione della pena in misura minima;
•l’Avv. Paolo Rosa – Rappresentante della Procura Federale – il quale ha chiesto l’adozione della seguente sanzione
nei confronti del deferito :1 anno di squalifica in applicazione dell’art. 11 bis del C.G.S
La Commissione Disciplinare
letti gli atti;
sentite le parti interessate;
visti l’art. 27 dello Statuto Federale, nonché l’art. 1,1° comma e art. 11 bis del C.G.S.;
rilevato che la violazione ascritta al Sig. Taglioni risulta pacificamente provata dagli stessi atti di causa;
considerato che in ragione di tutto quanto sopra pare congrua la sanzione della squalifica di un anno da aggiungersi alla
sanzione già assunta a carico del Sig. Taglioni Fausto dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto con C.U. n. 19 del 5/11/2003
(squalifica sino al 30/6/2006)
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare visto l’art. 1, 1° comma del C.G.S. e l’art. 11 bis del C.G.S.
delibera
di infliggere a carico del Sig. Taglioni Fausto la sanzione della squalifica di un anno da aggiungersi al precedente
precitato provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo del C.R. Veneto.
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