COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : •della Società A.S. Audace C5 •del Giocatore Baragatti Nicolò – A.S. Audace C 5

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : •della Società A.S. Audace C5 •del Giocatore Baragatti Nicolò – A.S. Audace C 5 Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto dell’11/3/2004, su denuncia avanzata dal Delegato Regionale di Calcio a Cinque, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : •la Società A.S. Audace C 5 •il giocatore Baragatti Nicolò perché il calciatore Baragatti Nicolò, più volte convocato per le selezioni della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, non ha mai ottemperato agli inviti. Inoltre, in tali occasioni, non é stata data notizia o giustificazione alcuna da parte della Società, né dal calciatore. La Commissione Disciplinare letta la memoria difensiva fatta pervenire dall’A.S. Audace C 5; accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 76, 2° comma delle NOIF P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera •di infliggere a carico della Società A.S. Audace C5 l’ammenda di € 52,00; •di infliggere a carico del giocatore Baragatti Nicolò la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it