COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. GAMBARARE Avverso regolarità gara S.Anna Chioggia – Gambarare del 28/3/2004 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. GAMBARARE Avverso regolarità gara S.Anna Chioggia – Gambarare del 28/3/2004 – Campionato di 3^ Categoria La Società G.S. Gambarare ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione – agli effetti del tesseramento - dei giocatori Zampedri Alessandro, Carisi Fabio, Doria Gimmi nelle fila della Società S.Anna di Chioggia. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; accertato che : •il giocatore Zampedri Alessandro – nato l’8/1/1969 non è tesserato per l’A.C. S.Anna, sebbene svincolato il 17/12/2003 dall’A.C. Pontecorr; •il giocatore Carisi Fabio- nato il 7/1/1976 – non risulta inserito nel tabulato dei tesserati dell’A.C. S.Anna, ma nello stesso tabulato appare il nominativo di Carisi Fabio nato l’1/1/1966; •il giocatore Doria Gionny – nato il 10/2/1978 – (e non Gimmi come indicato dalla Società opponente) é regolarmente tesserato per l’A.C. S.Anna; constatato che l’A.C. S.Anna non ha prodotto controdeduzione alcuna, pur ritualmente informata; rilevata l’infrazione all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. da parte della Soc. S. Anna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera •di accogliere il reclamo avanzato dalla Società G.S. Gambarare; •di infliggere nei confronti dell’A.C. S. Anna di Chioggia la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro come segue : S.Anna – Gambarare 0 - 3; •di comminare a carico del G.S. Gambarare la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale giocatori in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it