COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. TORRESELLE Avverso validità gara Torreselle – Belvedere del 18/4/2004 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. TORRESELLE Avverso validità gara Torreselle – Belvedere del 18/4/2004 – Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Torreselle ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Canton Marco (Belvedere) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Canton Marco (Belvedere) era effettivamente colpito per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, secondo quanto pubblicato sul Com. Uff. del C.R. veneto n. 44 del 16/4/2004; ritenuto che l’art. 2, 6° comma del C.G.S. così recita : “i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”; visto inoltre quanto previsto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S rilevata l’infrazione all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. da parte della Soc. Belvedere P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera •di accogliere il reclamo avanzato dalla Società G.S. Torreselle; •di infliggere nei confronti dell’A.C. Belvedere la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro come segue : Torreselle – Belvedere 3 – 0. La tassa reclamo non é stata versata.
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