COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 5 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. Nei confronti : • della Società Pol. Riviera del Brenta – Stra (VE) • del Sig. Franco Bortoletto – già allenatore Pol. Riviera del Brenta (tesserato attualmente U.S. Pegolotte)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 5 Maggio 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. Nei confronti : • della Società Pol. Riviera del Brenta – Stra (VE) • del Sig. Franco Bortoletto – già allenatore Pol. Riviera del Brenta (tesserato attualmente U.S. Pegolotte) Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con sentenza pubblicata sul proprio Comunicato Ufficiale n. 5 del 13/3/2004 e con successivo atto del 23/3/2004, ha disposto il deferimento dinanzi alla Commissione Disciplinare : • della Società Pol. Riviera del Brenta di Stra (VE) • del Sig. Franco BORTOLETTO già allenatore Pol. Riviera del Brenta (tesserato attualmente U.S. Pegolotte) “per violazione dell’art. 42, 2° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver pattuito, in accordo, una dilazione del premio di tesseramento in numero di rate superiore alle quattro.” La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti;: sentito personalmente il Sig. Bortoletto Franco che ha ammesso il fatto così contestato; preso atto che la Pol. Riviera del Brenta, benché regolarmente convocata, non si é presentata al dibattimento del 4/5/2004; ritenuta peraltro la sussistenza degli addebiti ascritti alle parti deferite P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera Di comminare a carico della Pol. Riviera del Brenta la sanzione della ammenda di € 52,00; di comminare a carico del Sig. Bortoletto Franco la squalifica sino al 30 Giugno 2004.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it