COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : • della calciatrice Battilana Roberta – A.S. Calcio Pubbli T. Shirt • della Società A.S. Calcio Pubbli T. Shirt – Divisione Calcio a Cinque Femminile – Serie B

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : • della calciatrice Battilana Roberta - A.S. Calcio Pubbli T. Shirt • della Società A.S. Calcio Pubbli T. Shirt – Divisione Calcio a Cinque Femminile – Serie B Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 21/4/2004, su denuncia avanzata dal Delegato Regionale di Calcio a Cinque, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare, tra le altre : • la calciatrice Battilana Roberta - A.S. Calcio Pubbli T. Shirt • la Società A.S. Calcio Pubbli T. Shirt – Divisione Calcio a Cinque Femminile – Serie B per rispondere della infrazione dell’art. 76, 2° comma delle NOIF, perché é risultato che la predetta calciatrice convocata per la selezione del 17/3/2004 della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Femminile di Serie “B”, non ha ottemperato all’invito, risultando assente senza alcun provato impedimento. La Commissione Disciplinare sentito il legale rappresentante dell’A.S. Calcio Pubbli T. Shirt , il quale ha fornito copia della lettera di giustificazione del datore di lavoro della calciatrice Battilana, spedita via fax in data 15/3/2004, ancorché copia del tabulato della Telecom da cui effettivamente risulta l’inoltro al numero indicato nel Comunicato di convocazione; ritenuto che pur mancando in detto tabulato, come d’uso, l’indicazione degli ultimi tre numeri, sussistono elementi univoci, precisi e concordanti nel senso che la lettera di giustificazioni sia stata spedita, anche se manca la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, ritenuto peraltro che la suddetta prova é tanto piena basta per ritenere insussistente la violazione ascritta P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di mandare assolti la calciatrice Battilana Roberta e la Società A.S. Calcio Pubbli T.Shirt.
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