COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti . del Sig. Massimo De Michele – Allenatore Pol. Redentore – Este (PD) della Società Pol. Redentore – Este (PD)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti . del Sig. Massimo De Michele – Allenatore Pol. Redentore – Este (PD) della Società Pol. Redentore – Este (PD) Procuratore Federale, con atto del 15/3/2004 ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare : • Il Sig. De Michele Massimo – Allenatore della Società Polisportiva Redentore di Este (PD) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. • La Società Polisportiva Redentore per rispondere della violazione dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. Nel corso dell’adunanza della C.D. del 4.5.2004, fissata in esito al deferimento da parte della Procura Federale, sono comparse le parti personalmente assistite dall’avv. Enzo Conte, ed il rappresentante della Procura Federale, Avv. Paolo Rosa. Dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, la Procura Federale ha richiesto l’applicazione della sanzione della squalifica per tre mesi dell’allenatore Massimo Di Michele e l’ammenda di € 300,00 a carico della società per responsabilità oggettiva. Le parti deferite hanno, invece, chiesto il rigetto del deferimento ed il proscioglimento dell’allenatore dall’imputazione, assumendo che il suo comportamento, escluso ogni aspetto di violenza fisica o verbale, venisse considerato come legittima manifestazione del diritto di critica, a seguito d’occasionale incontro nell’ambito dell’ambiente, usualmente frequentato dal Di Michele stesso, per ragioni di lavoro, e dall’arbitro, per ragioni di studio. A sostegno aveva dimesso delle dichiarazioni scritte di persone presenti al fatto. Questa Commissione ritiene, preliminarmente, ammissibile la produzione delle dichiarazioni raccolte per iscritto da testimoni, in quanto relative a fatti accaduti fuori del contesto della gara. Rileva che i fatti, così come pacificamente accaduti, vuoi per il ridimensionamento degli stessi, operato dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto, vuoi per le dichiarazioni rese dai testi e prodotte dalle parti (come, peraltro già affermato nella deliberazione pubblicata nel Com. Uff. del C.R.V. n. 36 del 25.2.04) devono essere rimeditati, nel senso che dal contesto dell’accadimento va escluso il ricorso a violenza fisica o verbale da parte del Di Michele. Per altro verso, pur dovendosi aderire alla tesi, per la quale l’incontro tra l’allenatore e l’arbitro è stato favorito dalla frequentazione del medesimo luogo, non si può negare che sia stato il primo a richiedere al secondo il colloquio, al quale questi ha inizialmente aderito, interrompendolo non appena l’oggetto di esso è stato esplicitato nel comportamento tenuto nella gara del 13.12.03 e, in particolare, nelle sanzioni inflitte ai calciatori della Polisportiva Redentore. Così come va evidenziato che l’approccio, per le stesse letterali parole riferite dal Di Michele alla Commissione (che c… hai visto), è avvenuto con forme inurbane, sia per se stesse, sia per essersi rivolto all’arbitro col “tu” confidenziale. Così precisati i fatti, ritiene la Commissione che essi violino le disposizioni dell’art. 1 C.G.S. e specificamente il comma 2, per aver fatto oggetto del colloquio i provvedimenti disciplinari assunti dall’arbitro nel corso della gara di 5 giorni prima, sia il comma 1, dovendosi ritenere il comportamento contrario a correttezza e probità, essendo inaccettabile che la sfera privata del direttore di gara venga turbata a causa ed in conseguenza delle decisioni assunte durante la partita ed a giorni di distanza dalla conclusione di essa, esulando un tale comportamento dal legittimo diritto di dissenso e di critica, ammessi (ove urbanamente rivolti all’arbitro) nel contesto della direzione di gara, nel quale le censure, ove motivate e ritenute fondate, potrebbero determinare una revisione della decisione. Assolutamente non ammissibili, invece, come sostenuto dal rappresentante della Procura Federale, al di fuori di quest’ambito. Poiché l’illecito sportivo va contenuto, per altro, soltanto nella violazione delle norme indicate, escluso, si ripete, il ricorso alla violenza fisica o verbale, P.Q.M. delibera di ritenere equo applicare all’allenatore la sanzione della squalifica per mesi uno, già scontata per effetto del provvedimento del Giudice Sportivo annullato, ed alla società, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva per fatto dei propri tesserati (art. 2 comma 3 e 4 C.G.S.), quella dell’ammenda di € 25,00.
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