COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE UNION VOLTA RONCAGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 21/4/2004 – Squalifica giocatore Baesso Fabio sino al 31/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE UNION VOLTA RONCAGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 21/4/2004 – Squalifica giocatore Baesso Fabio sino al 31/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria La Società Union Volta Roncaglia ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 45 del 21/4/2004, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 31/12/2005 a carico del proprio giocatore Baesso Fabio “per aver aggredito l’arbitro sospingendolo e prendendolo per il collo in modo violento procurandogli dolore fisico, persistito per non lieve periodo, non senza inasprire la violenza con espressioni di grave minaccia di ulteriori danni alla persona.” La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’Union Volta Roncaglia; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che i fatti come descritti nel referto del direttore di gara sono stati correttamente ed adeguatamente valutati dal Giudice Sportivo di primo grado; ritenuto peraltro di poter valorizzare taluni elementi attenuanti offerti nel corso del presente procedimento di secondo grado e segnatamente : - il comportamento tenuto dal calciatore dopo l’evento menzionato,che mostrano ravvedimenti dello stesso; - l’atteggiamento complessivamente positivo della Società Union Volta Roncaglia che, lungi dal contestare i fatti in sé ha ridimensionato invece la circostanza che si é trattato di un atto isolato nell’arco della carriera calcistica del giocatore Baesso; per quanto sopra la Commissione effettuata opportuna verifica, ritiene complessivamente valutati i fatti e le circostanze di cui trattasi P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’Union Volta Roncaglia; • di rideterminare, alla luce delle attenuanti di cui sopra, la sanzione della squalifica a carico del proprio giocatore Baesso Fabio, riconducendola al 30/9/2005. • La tassa reclamo non é stata versata.
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