COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. AMATORI NOGARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 22/4/2004 – Squalifica per quattro giornate giocatore Ferrarini Manuel – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004
- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. AMATORI NOGARA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 41
del 22/4/2004 – Squalifica per quattro giornate giocatore Ferrarini Manuel - Campionato di 3^ Categoria
La C.D. scioglie la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 50 del 5/5/2004 punto 3.2.2.
La Società A.C. Amatori Nogara ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del
Comitato Provinciale di Verona, pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 22/4/2004, con la quale veniva inflitta la sanzione della
squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore Ferrarini Manuel “calciatore squalificato, in qualità di
spettatore, offendeva e minacciava ripetutamente l’arbitro a fine gara e al momento di abbandonare l’impianto sportivo,
asserendo che l’arbitro é incorso in un errore nell’identificare il responsabile dei fatti avvenuti, che dovevano invece
attribuirsi al calciatore Cherubini Simone, sempre loro tesserato.
La Commissione Disciplinare
sentito il legale della Società opponente, il quale ha giustificato l’assenza dei giocatori dell’A.C. Amatori Nogara : Ferrarini
Manuel, Cherubini Simone ed il Capitano Bogoni G.Paolo, dovuta a ragioni di lavoro ed ha prodotto documenti di identità;
dei giocatori Cherubini e Ferrarini muniti di foto;
sentito l’arbitro che ha proceduto all’identificazione sulla base delle foto di detti documenti, individuando nel Sig. Ferrarini
Manuel l’autore della violazione ascritta;
considerato che delle quattro giornate di squalifica inflitte dal Giudice di primo grado a detto giocatore, due sono state già
scontate e la residua sanzione era stata sospesa all’esito dell’espletamento degli incombenti odierni,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo nella parte riguardante la squalifica del giocatore Ferrarini Manuel
• di confermare conseguentemente la sanzione della squalifica di 4 giornate a carico del calciatore Ferrarin Manuel, di
cui due già scontate e le altre due da scontare a far data della pubblicazione del presente Comunicato;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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