COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 14 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. CALCIO VALLESE Avverso regolarità gara Amatori Nogara – Vallese del 9/5/2004–– Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 14 Maggio 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. CALCIO VALLESE Avverso regolarità gara Amatori Nogara – Vallese del 9/5/2004–– Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Calcio Vallese ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara Amatori Nogara – Vallese disputatasi il 9/5/2004, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila dell’A.C. Amatori Nogara del giocatore Ferrarini Manuel, perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione dell’U.S. Calcio Vallese, trasmessa per competenza dal Comitato Provinciale di Verona; visti gli atti ufficiali di gara ed effettuati i rituali accertamenti; considerato che l’esecutività della sanzione della squalifica per quattro giornate - di cui due già scontate - del giocatore Ferrarini Manuel (Amatori Nogara) con decisione di questa C.D., pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 50 del 5/5/2004, era stata sospesa in attesa dell’espletamento di accertamenti riguardanti il ricorso presentato dalla Società Amatori Nogara in ordine a tale provvedimento disciplinare ; considerato altresì che solo con ulteriore decisione della C.D,. pubblicata nel Comunicato Uff. n. 52 del 12/5/2004, il residuo della squalifica di due giornate, ancora a carico del Ferrarini, é stato ripristinato e comunque con decorrenza dalla data del Comunicato precitato; accertato quindi che la partecipazione del giocatore Ferrarini Manuel alla gara Amatori Nogara – Vallese é regolare e valida a tutti gli effetti P.Q.M. delibera • di respingere il reclamo presentato dall’U.S. Calcio Vallese; • di omologare la gara Amatori Nogara – Vallese con il risultato di 5 – 3 (dopo i calci di rigore); • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. -
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