COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 14 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. CALCIO VALLESE Avverso regolarità gara Amatori Nogara – Vallese del 9/5/2004–– Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 14 Maggio 2004
- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S. CALCIO VALLESE
Avverso regolarità gara Amatori Nogara – Vallese del 9/5/2004–– Campionato di 3^ Categoria
La Società U.S. Calcio Vallese ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara Amatori Nogara – Vallese
disputatasi il 9/5/2004, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila dell’A.C. Amatori Nogara del giocatore Ferrarini
Manuel, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione dell’U.S. Calcio Vallese, trasmessa per competenza dal Comitato Provinciale di Verona;
visti gli atti ufficiali di gara ed effettuati i rituali accertamenti;
considerato che l’esecutività della sanzione della squalifica per quattro giornate - di cui due già scontate - del giocatore
Ferrarini Manuel (Amatori Nogara) con decisione di questa C.D., pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n.
50 del 5/5/2004, era stata sospesa in attesa dell’espletamento di accertamenti riguardanti il ricorso presentato dalla
Società Amatori Nogara in ordine a tale provvedimento disciplinare ;
considerato altresì che solo con ulteriore decisione della C.D,. pubblicata nel Comunicato Uff. n. 52 del 12/5/2004, il
residuo della squalifica di due giornate, ancora a carico del Ferrarini, é stato ripristinato e comunque con decorrenza dalla
data del Comunicato precitato;
accertato quindi che la partecipazione del giocatore Ferrarini Manuel alla gara Amatori Nogara – Vallese é regolare e
valida a tutti gli effetti
P.Q.M.
delibera
• di respingere il reclamo presentato dall’U.S. Calcio Vallese;
• di omologare la gara Amatori Nogara – Vallese con il risultato di 5 – 3 (dopo i calci di rigore);
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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