Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 10 Settembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. Cavazzale Avverso regolarità gara Gan Assicurazioni Villaverla – Cavazzale del 31/8/2003 Coppa Italia Dilettanti
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 10 del 10 Settembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione U.S. Cavazzale
Avverso regolarità gara Gan Assicurazioni Villaverla - Cavazzale del 31/8/2003 Coppa Italia Dilettanti
L’U.S. Cavazzale ha presentato opposizione avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Griffante Stefano (Gan Assicurazioni Villaverla) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Griffante Stefano - all’epoca tesserato per la Società Sambonifacese Don Bosco - era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, a seguito di un incontro di Coppa Italia della stagione 2002/2003, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.26 dell’11-12-2002 del C.R. Veneto, riportato nell’allegato al Com. n. 57 del 26/6/2003 del C.R.V.;
visto l’art. 14, 10° comma nn. 1.e 3 del C.G.S che sancisce il principio della separazione delle squalifiche tra Campionato e Coppe (nelle quali vanno comprese la Coppa Italia ed il Trofeo Regione Veneto);
visto l’art. 17, 6° comma del C.G.S. che stabilisce che nel caso di cambiamento di Società da parte di un giocatore, la squalifica é scontata nelle gare di pertinenza della nuova Società, ferma la distinzione di cui sopra;
vista la delibera della Corte Federale del 6/3/2001, che ha confermato questi principi;
accertato che il provvedimento doveva essere scontato nella stessa manifestazione di Coppa Italia della stagione 2003/2004 a cui partecipa la Società Gan Assicurazioni Villaverla per la quale il giocatore Griffante é attualmente tesserato;
constatato che l’A.C. Gan Assicurazioni Villaverla non ha presentato controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Cavazzale, infliggendo alla Società Gan Assicurazioni Villaverla la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.;
La tassa reclamo non é stata versata.
La Commissione Disciplinare
delibera inoltre di infliggere alla Società Gan Assicurazioni Villaverla la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara di Coppa Italia, un giocatore squalificato.
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