Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 10 Settembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. Casale di Scodosia Avverso regolarità gara Casale Scodosia – Castelbaldo Masi del 31/8/2003 Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 10 Settembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. Casale di Scodosia Avverso regolarità gara Casale Scodosia - Castelbaldo Masi del 31/8/2003 Trofeo Regione Veneto - Società 2^ Categoria L’U.S. Casale di Scodosia ha presentato opposizione avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Magosso Paolo (Castelbaldo Masi) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Magosso Paolo era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, a seguito di un incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione 2002/2003, secondo quanto pubblicato sul Com. Uff. n. 11 del 18-9-2002 del C.R. Veneto, riportato nell’allegato al Com. n. 57 del 26/6/2003 del C.R.V.; accertato che il provvedimento doveva essere scontato nella stessa manifestazione del Trofeo Regione Veneto della stagione 2003/2004 secondo i principi generali sanciti dall’art. 14, 10° comma n. 1 e dall’art. 17, 6° comma del C.G.S. constatato che l’A.C. Castelbaldo Masi non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Casale di Scodosia; · di infliggere alla Società Castelbaldo Masi la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; La tassa reclamo non é stata versata. La Commissione Disciplinare delibera inoltre di infliggere alla Società Castelbaldo Masi la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara di Trofeo Regione Veneto un giocatore squalificato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it