Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 dell’8 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.C. Solesinese Avverso regolarità gara Union Porto Viro – Solesinese del 28/9/2003 – Campionato di Promozione

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 dell’8 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.C. Solesinese Avverso regolarità gara Union Porto Viro – Solesinese del 28/9/2003 – Campionato di Promozione L’U.C. Solesinese ha presentato opposizione avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Basso Nicola (Union Porto Viro) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Basso Nicola – tesserato nella stagione 2002/2003 a favore della Soc. Abano – con Com. Uff. n.48 del 7-5-2003 punto 3.1.2. del C.R. Veneto, in seguito alle risultanze della gara del Campionato di Promozione Solesinese-Abano del 4/5/2003, veniva squalificato per due giornate per espulsione ed una giornata per aver raggiunto il numero di otto ammonizioni, per un totale quindi di tre giornate; lette le controdeduzioni presentate dall’A.C. Union Porto Viro dove si evidenzia che: · nell’allegato del Com. Uff. del C.R.V. n. 57 del 26/6/2003 (elenco giocatori che devono scontare squalifiche nella stagione sportiva 2003/2004) la squalifica pendente nei confronti del calciatore Basso Nicola – era indicata in una sola giornata; · l’U.C. Solesinese ha erroeamente indicato quale data della gara a cui si riferisce l’opposizione, quella del 29.09.2003 in luogo di 28.09.2003; considerato che : · il C.R.Veneto ha espressamente precisato nello stesso allegato al C.U. n.57 del 26/6/2003, richiamato dall’A.C. Union Porto Viro, che la pubblicazione in quella sede dei provvedimenti disciplinari ancora pendenti rivestiva “esclusivamente carattere informativo, in quanto solo le pubblicazioni disciplinari contenute nei Comunicati ufficiali hanno valore nei confronti di tutti gli affiliati”; per cui, ad ogni effetto, per quanto qui interessa, vale esclusivamente quanto riportato nel C.U. n. 48 del 7/5/2003; · la data della gara oggetto dell’opposizione, oltre ad essere desumibile con certezza dal rapporto ufficiale agli atti – sulla base del quale si svolge il presente procedimento – (art. 31 lettera c), comma 1° C.G.S.) – era stata in ogni caso correttamente indicata dall’U.C. Solesinese nel preannuncio telegrafico, rimesso in data 29/9/2003, talché non può esservi alcun dubbio che l’incontro di cui si tratta sia quello del Campionato di Promozione Union Porto Viro – Solesinese del 28/9/2003; constatato che il calciatore Basso Nicola ha scontato la prima giornata di squalifica, in occasione della gara dell’11/5/2003, la seconda nella gara del 219/2003 e che quindi a carico dello stesso rimane ancora pendente il provvedimento di squalifica per un’ultima giornata; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di applicare nei confronti dell’A.C. Union Porto Viro la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base a quanto disposto dall’art. 12, 5° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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