Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 dell’8 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. Legnaro Avverso regolarità gara S.Pietro in Volta – Legnaro del 21/9/2003 – Campionato di 2^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 15 dell’8 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione U.S. Legnaro
Avverso regolarità gara S.Pietro in Volta - Legnaro del 21/9/2003 – Campionato di 2^ Categoria
L’U.S. Legnaro ha presentato opposizione avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Vianello Stefano (S.Pietro in Volta) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che a carico del giocatore Vianello Stefano (nato il 4/12/1984 - Matricola n. 3602963) era pendente un provvedimento di squalifica per una giornata di gara, a seguito dell’ultimo incontro del Campionato di 2^ Categoria 2002/2003, (vedi Com. Uff. del C.R. Veneto n.50 del 14-5-2003 punto 4.1.4. e riportato nell’allegato al Com. n. 57 del 26/6/2003 del C.R.V. che viene acquisito al presente procedimento);
lette le controdeduzioni presentate dall’A.C. S.Pietro in Volta, che lamenta l’erronea indicazione della data della gara (21.09.1993 in luogo di 21.09.2003) e degli estremi anagrafici del giocatore Vianello Stefano (24.12.1994 in luogo di 24.12.1984) da parte della Società Legnaro nel proprio atto di opposizione;
considerato che, ai sensi dell’art. 31 lettera c), comma C.1 del C.G.S. il procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori partecipanti alla gara si svolge sulla base del “rapporto degli ufficiali di gara”, nonché “di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati”;
considerato inoltre che, dai mezzi di cui sopra, risultano inequivocabilmente tanto gli esatti dati anagrafici del calciatore Vianello Stefano – la cui identità è peraltro desumibile anche dall’esatta indicazione del numero di matricola riportato dalla Società Legnaro nella propria opposizione – quanto la data della gara (cfr. C.U. n. 50/2003 sopra citato);
ritenuto che la Società A.C. S. Pietro in Volta nelle suddette controdeuzioni non ha esposto motivi che giustificano l’irregolare partecipazione del Vianello alla gara S.Pietro in Volta-Legnaro, oggetto del reclamo;
constatato pertanto che, alla luce di quanto sopra, la segnalazione della Società Legnaro, pur contenendo delle imprecisioni, consente comunque di individuare con certezza sia la gara (che del resto era la prima di Campionato) che il giocatore in posizione irregolare
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di applicare nei confronti dell’A.C. S.Pietro in Volta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base a quanto disposto dall’art. 12, 5° comma del C.G.S.;
· di disporre l’accredito della tassa reclamo versata.
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