Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 15 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. Villanova Validità gara Villanova – Aurora S.Nicolò del 5/10/2003 – Campionato di 3^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 15 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione U.S. Villanova
Validità gara Villanova – Aurora S.Nicolò del 5/10/2003 – Campionato di 3^ Categoria
La Società U.S. Villanova ha presentato “reclamo”, ritualmente comunicato anche alla squadra avversaria, avverso la riserva pubblicata dal Comitato Locale di S.Donà di Piave nel Comunicato Ufficiale n. 12 dell’8/10/2003, con la quale informava di trasmettere alla intestata Commissione Disciplinare gli atti ufficiali della gara Villanova-Aurora S.Nicolò del 5/10/2003 per la partecipazione irregolare del giocatore Pasian Antonio (Villanova) che doveva intendersi squalificato automaticamente, in seguito alla sua espulsione avvenuta nel precedente incontro del Campionato di 3^ Categoria Teglio Veneto-Villanova del 28/9/2003.
La Commissione Disciplinare
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti, è risultato che :
· l’arbitro che ha diretto l’incontro Teglio Veneto – Villanova il 28/9/2003, nel relativo referto di gara indicava alla voce “giocatori espulsi” solamente il nominativo del calciatore Claut Stefano (n. 4 Villanova), avvenuta al 32’ del 2° tempo;
· l’U.S. Villanova, dopo aver consultato il Comunicato n. 11 del 1°/10/2003, emesso dal Comitato Locale di S. Donà, segnalava allo stesso Comitato la mancata adozione di un provvedimento disciplinare a carico del proprio giocatore Falcomer Domenico(n. 14), essendo stato l’atleta espulso nel corso della gara Teglio Veneto-Villanova, di qui la decisione dell’U.S. Villanova di non impiegare il Falcomer nell’incontro Villanova-Aurora S.Nicolò del 5/10/2003 ;
· l’arbitro precitato, in tempi successivi alla pubblicazione del Comunicato n. 11, faceva pervenire al G.S. un supplemento di rapporto nel quale confermava di aver omesso l’espulsione di un atleta del Villanova, precisando nel contempo trattarsi di Pasian Antonio n.4;
· il Giudice Sportivo Locale, in base al disposto dell’art. n. 14, 9° comma del C.G.S., con decisione riportata nel Com. Uff. n. 12 dell’8/10/2003, trasmetteva, alla Commissione Disciplinare per gli incombenti di competenza, gli atti della gara Villanova-Aurora S.Nicolò, stante l’irregolare partecipazione del Pasian Antonio che doveva intendersi squalificato automaticamente almeno per una giornata di gara (cfr. art. 14, 9° comma CGS);
· l’arbitro della partita Teglio Veneto-Villanova, in data 10/10/2003 faceva pervenire un ulteriore supplemento di rapporto, nel quale dichiarava che il giocatore espulso al 32’del 2° tempo era in realtà il n. 14 Falcomer Domenico e non, come in un primo momento indicato, il n. 4 Pasian Antonio;
considerato che gli atti sono stati trasmessi d’ufficio per competenza a questa Commissione dal Giudice Sportivo del Comitato di S.Donà di Piave per gli opportuni provvedimenti e che pertanto il “ricorso” dell’U.S. Villanova deve intendersi semplicemente come allegazione di mere difese,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
· non luogo a provvedere in ordine alla pretesa irregolare del giocatore Pasian Antonio (Villanova);
· di confermare la regolarità della gara in oggetto, omologandola con il risultato acquisito in campo : Villanova – Aurora S.Nicolò 1 – 1.
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