Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 29 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte Presidente C.R. Veneto Nei confronti della Società A.C. Noventa di Piave
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte Presidente C.R. Veneto
Nei confronti della Società A.C. Noventa di Piave
Con atto del 7 ottobre 2003 il Presidente del C.R.V. deferiva al giudizio dell’intestata Commissione Disciplinare la Società A.C. Noventa di Noventa di Piave (VE) perché, dopo essersi regolarmente iscritta al Campionato Juniores Provinciale 2003/2004, successivamente all’avvenuta pubblicazione dei gironi sul Comunicato Ufficiale da parte del Comitato Locale “Basso Piave” di S.Donà di Piave, presentava lettera di rinuncia.
Veniva convocato il rappresentante legale della Società, il quale confermava gli addebiti pur fornendo giustificazioni.
La Commissione ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano pacificamente acquisiti a giudizio.
Ai fini della sanzione applicabile occorre tuttavia rilevare che il caso specifico, pur riconducibile agli schemi generali dell’art. 53 delle NOIF (rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle Società dal Campionato), non trova una sua esplicita disciplina nelle disposizioni di detto articolo.
L’art. 53 delle NOIF infatti, dopo aver stabilito nel 1° comma l’obbligo generale delle Società di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, determina sanzioni specifiche soltanto per le ipotesi di rinuncia alla disputa di gare (commi 2°, 3° e 7°) e ritiro od esclusione dal Campionato durante il girone di andata (commi 3° e 8°) o di ritorno (commi 4° e 9°).
In questo quadro di riferimento la condotta della Società che comunichi la rinuncia alla partecipazione ad un Campionato, prima dell’inizio dello stesso, finisce con il rientrare nella più generale violazione della norma di cui all’art. 1 comma 1° del C.G.S., che trova la sua sanzione nell’ambito di quelle contemplate in linea generale dell’art. 13.
Nondimeno, i criteri indicati dall’art. 53 NOIF dovranno servire come parametro di riferimento per la determinazione della sanzione applicabile al caso in questione, che costituisce pur sempre, una fattispecie di ritiro di una Società dal Campionato.
Muovendo da quest’angolo visuale, la Commissione ritiene, quanto alla natura di individuare la sanzione in quella pecuniaria e, quanto alla misura, di determinarla in € 250,00.- Tutto ciò considerata la minor lesività del comportamento di una Società che si ritiri, pur se tardivamente, ma prima dell’inizio del campionato rispetto alla paritetica condotta posta in essere durante lo svolgimento del campionato stesso.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di infliggere alla Società A.C. Noventa di Noventa di Piave (VE) l’Ammenda di € 250,00.-
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