Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. San Giorgio Tremignon Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 16 del 15/10/2003 – Squalifica giocatore Stocchi Mauro per cinque giornate – Campionato di 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. San Giorgio Tremignon Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 16 del 15/10/2003 – Squalifica giocatore Stocchi Mauro per cinque giornate – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. San Giorgio Tremignon ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 15/10/2003, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del proprio giocatore Stocchi Mauro “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo, dopo la notifica del provvedimento lo insultava e minacciava”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio, tenuto conto anche che dal rapporto dell’arbitro emerge che il giocatore Stocchi ha spinto da tergo il direttore di gara con entrambe le mani in maniera piuttosto vigorosa, facendolo addirittura spostare di qualche metro in avanti. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. San Giorgio Tremignon; · di confermare la squalifica per cinque giornate nei confronti del calciatore Stocchi Mauro; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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