Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione P.G.S. Concordia Verona Avverso regolarità gara Concordia VR – Peschiera D.G. del 5/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione P.G.S. Concordia Verona Avverso regolarità gara Concordia VR – Peschiera D.G. del 5/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale La Società P.G.S. Concordia Verona ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara Concordia VR – Peschiera D.G. del 5/10/2003 del Campionato Juniores Provinciale, denunciando l’irregolare partecipazione del giocatore Commessassi Matteo (Peschiera del Garda) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che a carico del giocatore Commessassi Matteo – nato il 24/9/1984 - era pendente un provvedimento di squalifica per due giornate di gara, a seguito dell’ultimo incontro del Campionato Juniores Provinciale 2002/2003, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 42 del 30/4/2003 pubblicato dal Comitato Provinciale di Verona; accertato che il Commessassi per la stagione 2003/2004 NON rientra nei limiti di età previsti dalla Categoria Juniores, in quanto i giocatori nati negli anni 1983 e 1984 possono partecipare soltanto in qualità di “Fuori Quota” (cfr C.U. n. 1 dell’1/7/2003 del C.R.V.) osservato al riguardo che la deroga della Lega Nazionale Dilettanti che consente ad un calciatore non più in età, di prendere parte al Campionato riservato alla Categoria Juniores, non è attributiva del relativo “status”, una volta che questo sia stato perduto a causa del superamento dell’età richiesta (cfr delibera CAF C.U. n.13/C dell’11/11/2002 p.3); considerato pertanto che in base alla succitata deroga, al calciatore “Fuori Quota” è semplicemente permesso di partecipare alle partite del Campionato Juniores, ossia di esservi presente, ma non di invocare la sua assenza da una o più delle predette partite al fine di ritenere scontati i giorni di squalifica inflittigli quando militava nella categoria Juniores, come invece pretende la ricorrente; rilevato quindi che il Commessassi non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il Campionato Juniores e che pertanto in base all’interpretazione dell’art. 17, 6° comma del C.G.S., qualora un calciatore non possa scontare la squalifica nello stesso campionato in cui la medesima è stata irrogata, vale il principio secondo il quale la squalifica medesima deve essere scontata nella prima gara ufficiale in cui gioca la prima squadra della Società di appartenenza; accertato che il calciatore Commessassi non ha partecipato alle prime due gare del Campionato di 2^ Categoria (prima squadra della Società di appartenenza) e precisamente quelle del 21 e 28/9/2003 : Peschiera-Alfa Dolcé e Negrarese-Peschiera e che quindi ha scontato il provvedimento a suo carico in base al disposto di cui al predetto art. 17, 6° comma del C.G.S.; ritenuta pertanto legittima la partecipazione del giocatore Commessasi Matteo all’incontro oggetto del reclamo P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera · di respingere l’opposizione presentata dal P.G.S. Concordia Verona; · di confermare l’omologazione della gara con il risultato acquisito in campo : Concordia Verona – Peschiera del Garda 0 2; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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