Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione Pol. Mottinello Nuovo Avverso regolarità gara Imm. Neve Gallio – Mottinello Nuovo del 4/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione Pol. Mottinello Nuovo
Avverso regolarità gara Imm. Neve Gallio – Mottinello Nuovo del 4/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale
La Società Pol. Mottinello Nuovo ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara Imm.Neve Gallio – Mottinello Nuovo del 4/10/2003, denunciando l’irregolare partecipazione, a suo dire, del giocatore Baù Mirco (Imm. Neve Gallio) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che nei confronti del giocatore Baù Mirco era pendente un provvedimento di squalifica per una giornata, a seguito di una infrazione avvenuta in un incontro del Campionato Allievi 2002/2003, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 42 del 30/4/2003 pubblicato dal Comitato Locale di Bassano;
constatato che il calciatore sunnominato (nato il 2/4/1986) ha superato per la corrente stagione sportiva 2003/2004, l’età massima consentita per la partecipazione all’attività della categoria Allievi;
ritenuto che in base all’interpretazione dell’art. 17, 6° comma del C.G.S. qualora un calciatore non possa scontare la squalifica nello stesso campionato in cui la medesima è stata irrogata, vale il principio secondo cui la squalifica medesima deve essere scontata nella prima gara ufficiale in cui gioca la prima squadra della Società di appartenenza;
accertato che il calciatore Baù Mirco non ha preso parte alla gara del Campionato di 3^ Categoria Imm. Neve Gallio – Virtus Angarano del 21/9/2003, scontando così il provvedimento a suo carico;
risultata pertanto legittima la partecipazione del Baù all’incontro in epigrafe, oggetto del reclamo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Delibera
· di respingere l’opposizione presentata dalla Pol. Mottinello Nuovo,
· di confermare l’omologazione della gara con il risultato acquisito in campo : Imm.Neve Gallio – Mottinello Nuovo 1 - 0;
· di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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