Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 12 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Colà Villa dei Cedri Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n.17 del 22/10/2003 – Ammenda di € 103,00; Squalifica giocatore Gelmetti Cristiano per quattro giornate – Campionato di 2^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 20 del 12 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione A.C. Colà Villa dei Cedri
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n.17 del 22/10/2003 – Ammenda di € 103,00; Squalifica giocatore Gelmetti Cristiano per quattro giornate – Campionato di 2^ Categoria
Si scioglie la riserva di cui al precedente Comunicato
La Commissione Disciplinare ha esaminato la parte dell’opposizione presentata dall’A.C. Colà Villa dei Cedri riguardante le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate sul Com. Uff. n. 17 del 22/10/2003 con le quali venivano assunte le seuenti sanzioni:
· Ammenda di € 103,00.- a carico della Società opponente;
· Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gelmetti Cristiano “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”;
La Società reclamante asserisce che i suddetti provvedimenti appaiono eccessivi e non conformi ai fatti avvenuti.
la Commissione Disciplinare
letto il ricorso della Società Colà Villa dei Cedri;
effettuati accertamenti e la disamina della documentazione ufficiale agli atti;
preso atto che la Società reclamante, che aveva richiesto di essere sentita, pur convocata a due successive udienze, non si è presentata;
valutata nei punti sopra indicati la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenute le sanzioni irrogate e di cui in epigrafe, congrue rispetto all’accadimento dei fatti;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di respingere il reclamo presentato dalla Società A.C. Colà Villa dei Cedri;
· di confermare l’ammenda di € 103,00 a carico della Società A.C. Colà Villa dei Cedri;
· di confermare la squalifica a carico del giocatore Gelmetti Cristiano per quattro giornate;
· di disporre l’addebito della tassa tassa reclamo non versata.
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