Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 12 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.S. Sottomarina Cà Lino Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 29/10/2003 – Squalifica per 4 giornate giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo”; Ammenda di € 52,00; Applicazione art. 12/1 C.G.S. gara Sottomarina Cà Lino – Bertipaglia Maserà del 19/10/2003 – Campionato di 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 12 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.S. Sottomarina Cà Lino Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 29/10/2003 – Squalifica per 4 giornate giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo”; Ammenda di € 52,00; Applicazione art. 12/1 C.G.S. gara Sottomarina Cà Lino – Bertipaglia Maserà del 19/10/2003 – Campionato di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare scioglie la riserva di cui al precedente Comunicato. La Società A.S. Sottomarina Cà Lino ha proposto rituale reclamo avverso le sottonotate deliberazioni del Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. n. 18 del 29/10/2003, con le quali venivano inflitte la seguenti sanzioni : · squalifica per quattro giornate al giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo” per “aver spintonato l’arbitro facendolo ripetutamente indietreggiare e per comportamento offensivo nei confronti dello stesso”; · ammenda di € 52,00.- a carico della Società per offese e minacce gravi all’arbitro da parte di proprio giocatore sottrattosi alla identificazione; · sanzione sportiva della perdita della gara : Sottomarina Cà Lino – Bertipaglia Maserà per 0-3 (applicazione dell’art. 12, 1° comma del C.G.S.) per responsabilità oggettiva che ha causato la sospensione della gara avvenuta al 41’ del 2^ tempo. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi e non conformi ai fatti avvenuti e chiede quindi la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare esperiti ulteriori accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, il quale ha svolto osservazioni in merito al referto arbitrale, esponendo la sua versione dei fatti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il proprio rapporto; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.; valutata nei punti sopra indicati la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenute le sanzioni inflitte del tutto congrue in relazione all’accadimento dei fatti P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo nella parte riguardante il provvedimento a carico del giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo”, confermando la squalifica di quattro giornate adottata nei suoi confronti; · di confermare la sanzione della ammenda di € 52,00 a carico della Società Sottomarina Cà Lino; · di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in applicazione dell’art. 12, 1° comma del C.G.S.; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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