Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 19 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. S.Pietro in Volta Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Applicazione art. 12,1° comma C.G.S. gara S.Pietro in Volta – Bertipaglia Maserà del 2/11/2003 – Campionato di 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 19 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. S.Pietro in Volta Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Applicazione art. 12,1° comma C.G.S. gara S.Pietro in Volta – Bertipaglia Maserà del 2/11/2003 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. S.Pietro in Volta ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato del C.R.V. n. 19 del 2/11/2003, con la quale veniva inflitta, tra le altre, la sanzione della perdita della gara per 0-3 (applicazione art. 12, 1° comma C..S.)perché “rilevato dal rapporto dell’arbitro che la gara è stata sospesa al 46’ del 2° tempo per esser stato l’arbitro impedito dal proseguirla dal giocatore Ghezzo Francesco della Società ospitante, reo di comportamento gravemente deplorevole manifestatosi in offese, minacce ed aggressione (consistita in una gomitata al corpo che ha procurato all’arbitro non lieve dolore durato a lungo) e nel lancio di fango sul viso dello stesso arbitro ed ancora intintimidazioni gravissime”. La Società reclamante asserisce che detto provvedimento appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente; esperiti ulteriori accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuta la sanzione impugnata del tutto congrua in relazione all’accadimento dei fatti; atteso che dal rapporto di gara si evince esaurientemente che l’arbitro ha decretato la sospensione definitiva della gara per i motivi sopra esposti P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dall’A.C. S.Pietro in Volta; · di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in applicazione dell’art. 12, 1° comma del C.G.S.; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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