Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione S.C. Villanova Marchesana Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 18 del 12/11/2003 – Ammenda di € 252,00; Squalifica sino al 31/10/2008 De Maria Claudio (Allenatore); Inibizione sino al 31/10/2008 Toso Francesco (Dirigente); Inibizione sino al 30/6/2004 Stecchi Paolo (Dirigente); Squalifica per 4 giornate Passarella Germano (giocatore); Squalifica per 3 giornate Panin Igor e Salmaso Stefano (giocatori) – Campionato di 3^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione S.C. Villanova Marchesana Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 18 del 12/11/2003 – Ammenda di € 252,00; Squalifica sino al 31/10/2008 De Maria Claudio (Allenatore); Inibizione sino al 31/10/2008 Toso Francesco (Dirigente); Inibizione sino al 30/6/2004 Stecchi Paolo (Dirigente); Squalifica per 4 giornate Passarella Germano (giocatore); Squalifica per 3 giornate Panin Igor e Salmaso Stefano (giocatori) – Campionato di 3^ Categoria La Società S.C. Villanova Marchesana ha proposto rituale reclamo avverso le deliberazioni assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo , pubblicate sul Com. Uff. n. 18 del 29/10/2003, con le quali venivano inflitte la seguenti sanzioni : · Ammenda complessiva di € 252,00, a carico della S.C. Villanova Marchesana, di cui : - € 200,00 “per non aver, al termine della gara, impedito l’accesso nel recinto degli spogliatoi di persone non autorizzate, le quali hanno avuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”; - € 26,00 “per ripetute offese e minacce al direttore di gara da parte dei propri sostenitori”; - € 26,00 “per spogliatoio dell’arbitro indecoroso”. · Squalifica sino al 31/10/2008 al Sig. De Maria Claudio (Allenatore) perché “allontanato dal campo per proteste e offese all’arbitro, a fine gara, assieme ad altri entrava nello spogliatoio dell’arbitro senza il permesso di questi, e alla domanda del direttore di gara su cosa volessero, il De Maria con una spinta lo fece andare verso l’antibagno, poi di corsa prese l’arbitro per il collo e lo spinse con forza fino al bagno; a questo punto riprese l’arbitro per il collo, gli diede un calcio sul piede sinistro facendogli perdere l’equilibrio e causando la caduta del medesimo col fondoschiena dentro la c.d. turca, continuando ad offenderlo e tirando poi l’acqua in segno di disprezzo. Il De Maria poi prese i vestiti dell’arbitro e li lanciò fuori dagli spogliatoi, sporcandoli e storcendo l’asta degli occhiali che erano contenuti in una tasca, il tutto preceduto da uno sputo che colpiva l’arbitro”. · Inibizione sino al 31/10/2008 al Sig. Toso Francesco (Dirigente Addetto alla sicurezza) perché “entrato negli spogliatoi dell’arbitro assieme al De Maria e ad altra persona non identificata, in occasione dell’episodio di cui sopra, mentre l’arbitro dopo la caduta cercava di impedire al De Maria di gettare gli abiti fuori dagli spogliatoi, metteva una mano in faccia al direttore di gara facendogli sbattere la schiena contro il muro. Episodio aggravato dalla qualifica di addetto alla sicurezza del Toso Francesco il quale non ha impedito l’ingresso di estranei nel recinto degli spogliatoi e nello spogliatoio stesso dell’arbitro”. · Inibizione sino al 30/6/2004 al Sig. Stecchi Paolo (Dirigente Addetto alla sicurezza), perché “a fine gara veniva notato dall’arbitro vicino al cancello aperto da cui erano entrati gli spettatori, senza far nulla per impedirne l’ingresso. Quando l’arbitro chiese le chiavi della macchina per andarsene, lo Stecchi gliele lanciò verso il viso, senza colpirlo, e offendendolo. Episodio aggravato dalla qualifica di addetto alla sicurezza dello Stecchi Paolo il quale non ha impedito l’ingresso di estranei nel recinto degli spogliatoi e nello spogliatoio stesso dell’arbitro”. · squalifica per quattro giornate al giocatore Passarella Germano (Capitano) ”espulso per somma di ammonizioni, offendeva pesantemente l’arbitro cercando il contatto col viso del medesimo senza riuscirvi, a fine gara minacciava e offendeva di nuovo il direttore di gara”; · squalifica per tre giornate ai giocatori Panin Igor e Salmaso Stefano “espulsi per offese all’arbitro, continuavano nel loro comportamento anche all’atto dell’uscita dal campo, a fine gara minacciavano ed offendevano di nuovo il direttore di gara”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi e non conformi ai fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare letto il ricorso presentato dalla S.C. Villanova Marchesana; sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega, nonché i dirigenti Toso Francesco, Stecchi Paolo e l’allenatore De Maria Claudio, unitamente al loro legale; considerato che, allo stato, è possibile deliberare solo sull’opposizione relativa all’espulsione dei calciatori Passarella Germano, Panin Igor e Salmaso Stefano, in quanto cronologicamente separata dai successivi accadimenti che hanno portato ai provvedimenti disciplinari a carico dei Signori De Maria Claudio, Toso Francesco e Stecchi Paolo e all’irrogazione delle ammende; esperiti i conseguenti accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata sul punto la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; considerato altresì che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S; constatato che gli opponenti non hanno nemmeno addotto elementi istruttori idonei ad inficiare la valenza del rapporto arbitrale in merito agli episodi ascritti ai calciatori interessati; ritenute le sanzioni comminate ai giocatori Passarella Germano, Panin Igor e Salmaso Stefano del tutto congrue rispetto ai fatti risultanti dal referto di gara; ritenuta invece l’opportunità di dover procedere ad ulteriori accertamenti relativamente agli altri provvedimenti impugnati, fissa l’incombente per la riunione del 9 dicembre 2003, riservando all’esito ogni altro provvedimento. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di rigettare il reclamo presentato dalla Società S.C. Villanova Marchesana nella parte riguardante il provvedimento inflittivo a carico del giocatore Passarella Germano, confermando la squalifica di quattro giornate a suo carico; · di rigettare il reclamo nella parte riguardante i provvedimenti inflittivi a carico dei giocatori Panin Igor e Salmaso Stefano, confermando la squalifica di tre giornate adottata nei loro confronti; · di rinviare ogni altra decisione in esito alle risultanze della riunione della C.D. programmata per il 9/12/2003.
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