Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Ripa 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 18 del 12/11/2003 – Squalifica sino al 30/4/2004 Consalter Aldo (Assistente Arbitrale) – Campionato Juniores Provinciale

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Ripa 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 18 del 12/11/2003 – Squalifica sino al 30/4/2004 Consalter Aldo (Assistente Arbitrale) – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Ripa 2000 ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Belluno, pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 12/11/2003, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 30/4/2004 a carico del Sig. Consalter Aldo (assistente arbitrale) “perché alla notifica dell’allontanamento dal terreno di gioco lanciava la bandierina verso l’arbitro senza colpirlo e perché insultava reiteratamente l’arbitro continuando con le offese anche all’interno dello spogliatoio durante l’intervallo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo emarginato; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha specificato che il Sig. Consalter, nel momento in cui ha scagliato la bandierina, peraltro con palese gesto di mera stizza, distava da lui non meno di 15 mt. talché è da escludere che l’assistente di parte intendesse colpirlo, ritenuta pertanto che il gesto integri un atto di protesta scomposto e non un tentativo di violenza, valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società A.C. Ripa 2000; · di ridurre al 31 Dicembre 2003 la squalifica a carico del Sig. Consalter Aldo; La tassa reclamo non è stata versata.
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