Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte Presidente C.R. Veneto nei confronti della Società G.S.C. Bosarese : Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 24/10/2003, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società G.S.C. Bosarese perché è risultato che il giocatore Pellegrini Davide (nato l’8/2/1974) – regolarmente vincolato all’U.S. Stanghella – ha partecipato in posizione irregolare alle seguenti gare del Campionato di 3^ Categoria della Stagione Sportiva 2003/2004 :

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte Presidente C.R. Veneto nei confronti della Società G.S.C. Bosarese : Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 24/10/2003, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società G.S.C. Bosarese perché è risultato che il giocatore Pellegrini Davide (nato l’8/2/1974) – regolarmente vincolato all’U.S. Stanghella - ha partecipato in posizione irregolare alle seguenti gare del Campionato di 3^ Categoria della Stagione Sportiva 2003/2004 : 05.10.2003 : Costa - Bosarese terminata con il risultato di 2-1 12.10.2003 : Bosarese – Boara Polesine terminata con il risultato di 2-3 19.10.2003 : Guarda Veneta – Bosarese terminata con il risultato di 1-0 la Commissione Disciplinare sentito il rappresentante legale della Società G.S.C. Bosarese che ha addotto di essere stato rassicurato dal giocatore Pellegrini Davide circa l’inesistenza di precedenti tesseramenti; acquisite informazioni e documentazione presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Veneto, da cui risulta che il G.S.C. Bosarese ha inviato richiesta di tesseramento per il giocatore sunnominato in data 16/9/2003, richiesta che è stata respinta dallo stesso Ufficio Tesseramento con comunicazione del 20/10/2003, in quanto l’atleta era vincolato per la Società U.S. Stanghella con decorrenza dall’11/8/2003; ritenuto inoltre che il tesseramento del Pellegrini in favore dell’U.S. Stanghella è stato certificato dall’Ufficio Tesseramenti del C.R.V. con validità 11/8/2003, a fronte della richiesta di tesseramento della Soc. Bosarese del 16/9/2003; valutato che eventuali vizi del tesseramento in atto del Pellegrini per l’U.S. Stanghella non possono venire deliberati in questa sede, potendo farsi valere i medesimi soltanto avanti la competente Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. accertata la partecipazione irregolare del giocatore Pellegrini Davide alle gare sopra indicate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di applicare il disposto di cui agli articoli n. 42,7° comma e n. 12,8° comma del C.G.S., a carico della Società G.S.C. Bosarese, stabilendo la penalizzazione di un punto in classifica, per le seguenti gare : - 05.10.2003 : Costa - Bosarese - 12.10.2003 : Bosarese – Boara Polesine · di applicare il disposto di cui all’art. n. 12, 5° comma del C.G.S. a carico della G.S.C. Bosarese, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara, determinando il relativo risultato come segue : - 19.10.2003 : Guarda Veneta – Bosarese 3 – 0. · di comminare a carico del G.S.C. Bosarese l’ammenda di € 52,00, in quanto responsabile di aver impiegato in gare ufficiali un giocatore in posizione irregolare; · di comminare a carico del giocatore Pellegrini Davide (Stanghella) la sanzione della squalifica sino al 29 Febbraio 2004.
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