Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 3 Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. OLIMPIA LAZISE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Ammenda € 258,00; Squalifica sino al 30/6/2006 allenatore Taglioni Fausto – Campionato di 1^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 3 Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. OLIMPIA LAZISE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Ammenda € 258,00; Squalifica sino al 30/6/2006 allenatore Taglioni Fausto – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S. Olimpia Lazise ha proposto rituale reclamo avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del C.R.V., pubblicate sul Com. Uff. n. 19 del 5/11/2003, con le quali venivano inflitte : • la sanzione dell’ammenda di € 258,00 (unitamente al provvedimento della squalifica del campo per una giornata) per “avere, a fine gara, alcuni sostenitori, insultato pesantemente ed accerchiato l’arbitro impedendogli, con spinte e minacce gravi, di entrare negli spogliatoi e facendolo bersaglio di ripetuti sputi, di calci al corpo e di pugni alla nuca (inferti con violenza tale da recargli dolore persistito a lungo); facendolo altresì oggetto di offese e di intimidazioni tali da consigliare la richiesta di intervento della forza pubblica (che provvedeva a scortarlo per lungo tratto in sede di rientro a casa)”; • squalifica sino al 30/6/2006 a carico del proprio allenatore Taglioni Fausto “espulso per aver reiteratamente offeso, insultato, minacciato, intimorito e spintonato l’arbitro facendolo bersaglio di sputi ripetuti e per averlo colpito con un violento pugno alla nuca provocandogli non lieve dolore”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare letto il reclamo in epigrafe; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente che ha negato che il proprio allenatore Sig. Taglioni Fausto abbia colpito in qualsivoglia modo l’arbitro, né che sia venuto in contatto con il medesimo in prossimità della porta del suo spogliatoio; sentito inoltre l’arbitro che ha rilasciato un ulteriore supplemento di rapporto nel quale ha viceversa precisato di aver riconosciuto in maniera inequivocabile tra gli aggressori il Sig. Taglioni Fausto, il quale gli avrebbe sferrato un gancio destro che lo raggiungeva alla nuca, procurandogli un “formicolio” anche se non un dolore tale da giustificare il ricorso a cure sanitarie; l’arbitro ha inoltre precisato che il Taglioni lo ha inseguito sino all’ingresso del proprio spogliatoio, colpendone reiteratamente la porta e continuando ad insultarlo; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara ed i relativi supplementi rilasciati dall’arbitro hanno valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.; ritenuto che le sanzioni impugnate appaiono congrue in relazione allo svolgimento degli accadimenti sopra descritti P.Q.M. delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S. Olimpia Lazise • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 258,00 a carico dell’A..S. Olimpia Lazise; • di confermare la squalifica sino al 30/6/2006 a carico dell’allenatore Taglioni Fausto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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