Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 11Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. ALPO CLUB 98 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Squalifica sino al 31/5/2005 Giocatore Bellé Andrea; Squalifica sino al 24/11/2003 Massaggiatore Annecchini Moreno e Allenatore Tubini Sergio – Campionato di 2^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 24 del 11Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. ALPO CLUB 98
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003
- Squalifica sino al 31/5/2005 Giocatore Bellé Andrea; Squalifica sino al 24/11/2003 Massaggiatore
Annecchini Moreno e Allenatore Tubini Sergio – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Alpo Club 98 ha proposto rituale reclamo avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del C.R.V.,
pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5/11/2003, con le quale venivano inflitte la seguenti sanzioni :
- squalifica sino al 31/5/2005 al giocatore Bellè Andrea perché “per aver, a fine gara, colpito con un forte calcio violento
alla gamba sinistra l’arbitro senza procurargli danni fisici”;
- squalifica sino al 24/11/2003 al massaggiatore Annechini Moreno;
- squalifica sino al 24/11/2003 all’allenatore Tubini Sergio.
La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
ritenuta preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione nella parte riguardante la squalifica sino al 24/11/2003 a carico
del massaggiatore Annechini Moreno e dell’allenatore Tubini Sergio in quanto tali provvedimenti non sono impugnabili ai
sensi dell’art. 41, 3° comma del C.G.S.;
esaminata l’opposizione per quanto attiene alla squalifica del giocatore Bellé Andrea
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito l’arbitro che, oltre ad essere ascoltato per le vie brevi, ha altresì rilasciato supplemento di rapporto, dove ha
integralmente confermato il fatto violento oggetto del giudizio e la sua ascrivibilità al comportamento volontario ed
intenzionale del giocatore Bellé;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto di reclamo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Alpo Club 98 nella parte riguardante la squalifica sino al
24/11/2003 a carico del massaggiatore Annechini Moreno e dell’allenatore Tubini Sergio;
• di respingere il predetto ricorso nella parte riguardante l provvedimento a carico del giocatore Bellé Andrea,
confermando la squalifica a suo carico sino al 31/5/2005;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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