Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 11Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. ALPO CLUB 98 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Squalifica sino al 31/5/2005 Giocatore Bellé Andrea; Squalifica sino al 24/11/2003 Massaggiatore Annecchini Moreno e Allenatore Tubini Sergio – Campionato di 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 11Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. ALPO CLUB 98 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 - Squalifica sino al 31/5/2005 Giocatore Bellé Andrea; Squalifica sino al 24/11/2003 Massaggiatore Annecchini Moreno e Allenatore Tubini Sergio – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Alpo Club 98 ha proposto rituale reclamo avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del C.R.V., pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5/11/2003, con le quale venivano inflitte la seguenti sanzioni : - squalifica sino al 31/5/2005 al giocatore Bellè Andrea perché “per aver, a fine gara, colpito con un forte calcio violento alla gamba sinistra l’arbitro senza procurargli danni fisici”; - squalifica sino al 24/11/2003 al massaggiatore Annechini Moreno; - squalifica sino al 24/11/2003 all’allenatore Tubini Sergio. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare ritenuta preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione nella parte riguardante la squalifica sino al 24/11/2003 a carico del massaggiatore Annechini Moreno e dell’allenatore Tubini Sergio in quanto tali provvedimenti non sono impugnabili ai sensi dell’art. 41, 3° comma del C.G.S.; esaminata l’opposizione per quanto attiene alla squalifica del giocatore Bellé Andrea effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito l’arbitro che, oltre ad essere ascoltato per le vie brevi, ha altresì rilasciato supplemento di rapporto, dove ha integralmente confermato il fatto violento oggetto del giudizio e la sua ascrivibilità al comportamento volontario ed intenzionale del giocatore Bellé; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto di reclamo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Alpo Club 98 nella parte riguardante la squalifica sino al 24/11/2003 a carico del massaggiatore Annechini Moreno e dell’allenatore Tubini Sergio; • di respingere il predetto ricorso nella parte riguardante l provvedimento a carico del giocatore Bellé Andrea, confermando la squalifica a suo carico sino al 31/5/2005; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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