Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA gara del 7/12/2003 NOVA GENS – CASALE DI SCODOSIA

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA gara del 7/12/2003 NOVA GENS - CASALE DI SCODOSIA Sciogliendo la riserva di cui al precedente Comunicato. Esaminato il referto di gara dal quale risulta che - mentre la gara stava ormai volgendo al termine - i giocatori Rosa Andrea (Casale Scodosia) e Zen David (Nova Gens) sono venuti alle mani colpendosi al volto con alquanta violenza e che a provocare tale zuffa sarebbe stata la esultanza non contenuta da parte del giocatore Zen (e altri della Soc. Nova Gens) manifestatasi in occasione del conseguito pareggio - in extremis - dalla loro squadra. Considerato che lo scontro tra i due ha provocato l'entrata in campo di quanti sedevano nelle due panchine (compresi i dirigenti) con intenzione palese non di sedare le violenze ma di parteciparvi attivamente, causando un parapiglia con il coinvolgimento dei giocatori dell'una e dell'altra squadra e scatenando un rissa irrefrenabile; evidenziato che tra i dirigenti, alquanto animoso verso l'Arbitro (facendolo oggetto di strattonamento con forza ad un braccio) si è dimostrato il Sig. Mantoan Giovanni della Soc. Casale Scodosia; rilevato che a causa del degenerare della rissa l'Arbitro non solo è venuto a trovarsi in situazione di incombente pericolo per la sua stessa incolumità fisica ma essendo stato impedito di assumere - nonostante i tentativi messi in atto - di assumere qualunque degli usuali ed opportuni accorgimenti in circostanze del genere per riportare la gara sul binario della normalità e conseguentemente non è stato in grado di poter proseguire la direzione della gara (sia pur per il breve periodo che mancava alla sua conclusione) ; tutto ciò premesso, il G.S. accertata la sussistenza del presupposti che - per consolidata giurisprudenza - legittimano la decisione dell'Arbitro e cioè di sospendere la gara, delibera di infliggere ad entrambe le Società - essendo comune la responsabilità di entrambe nel ritenere impossibile la ripresa del gioco - la punizione sportiva della perdita della partita con il risultato di 3 - 0 e di irrogare inoltre i seguenti provvedimenti disciplinari a carico del nominativi sottoindicati: Al dirigente del Casale Scodosia Mantoan Giovanni inibizione sino al 12 gennaio 2004. Al giocatore Rosa Andrea del Casale Scodosia squalifica fino al 29 dicembre 2003 per violenze contro avversario da causare interruzione della gara. Al giocatore Zen David del Nova Gens squalifica fino al 29 dicembre 2003 per comportamento provocatorio verso avversario e a violenze da parte dello stesso concorrendo a provocare interruzione della gara.
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