Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE PADOVA FUTSAL C5 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 29/10/2003 – Partita T.A.R. Rovigo C 5 – Padova Futsal del 24/10/2003 – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie D
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE PADOVA FUTSAL C5
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del
29/10/2003 – Partita T.A.R. Rovigo C 5 - Padova Futsal del 24/10/2003 – Divisione Calcio a Cinque
Campionato di Serie D
La Società Padova Futsal ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul
Comunicato del Comitato Provinciale di Padova n. 15 del 29/10/2003, con la quale veniva stabilito il recupero della gara
in oggetto, “non disputata per la chiusura del Palasport di Rovigo causa sciopero”.
La Società Padova Futsal chiede che la responsabilità della mancata disputa dell’incontro sia ascritta alla Società
ospitante e che pertanto nei confronti della stessa venga posto il provvedimento sportivo della perdita della gara.
La ricorrente fa infatti presente che la mancata disputa della gara non deve rientrare nelle cause di forza maggiore in
quanto lo sciopero che coinvolgeva gli addetti ai servizi del Palasport sito in Rovigo – Via Bramante – era preannunciato
già da tempo ed interessava soltanto quattro ore del mattino.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo emarginato ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
tenuto conto che entrambe le squadre erano presenti presso il Palazzetto ove avrebbe dovuto essere disputata la gara;
considerato che vi è agli atti espressa dichiarazione del Comune di Rovigo che giustifica la chiusura del Palasport con
l’astensione al lavoro del personale ivi addetto per adesione allo sciopero generale;
considerato, altresì, che l’esercizio del diritto di sciopero, per sua natura, non consente di ottenere dal lavoratore una
preventiva comunicazione circa l’adesione;
considerato, infine, che non era pertanto nella disponibilità dei dirigenti della società TAR Rovigo, la conoscenza circa la
possibilità di utilizzo del campo di giuoco e quindi, conseguentemente non è stato possibile preavvisare la squadra ospite
circa l’eventuale indisponibilità dell’impianto;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo della Società Padova Futsal C 5;
• di addebitare la tassa reclamo non versata.
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