COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE U.S. SILEA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 dell’11/12/2003 – Squalifica per tre giornate giocatore Ballarin Luca – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE U.S. SILEA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 dell’11/12/2003 – Squalifica per tre giornate giocatore Ballarin Luca – Campionato di 1^ Categoria L’U.S. Silea ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 24 dell’11/12/2003, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Ballarin Luca “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo emarginato; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che nel caso di specie non possono ravvisarsi gli estremi di una spinta vera e propria nei confronti dell’arbitro, posto quanto dallo stesso direttore di gara riportato nel referto arbitrale e che quindi il fatto assume un rilievo di minor gravità; P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera di accogliere il reclamo presentato dall’U.S. Silea; di ridurre la squalifica a carico del giocatore Ballarin Luca (Silea) a due giornate. La tassa reclamo non è stata versata.
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