COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZION E A.C. MISTER UP COLFOSCO Avverso regolarità gara Mister Up Colfosco – Color Service Treviso del 20/12/2003 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione
OPPOSIZION E A.C. MISTER UP COLFOSCO
Avverso regolarità gara Mister Up Colfosco – Color Service Treviso del 20/12/2003 – Divisione Calcio a
Cinque – Campionato di Serie D
La Società A.C. Mister Up Colfosco ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara Mister Up Colfosco –
Color Service Treviso del 20/12/2003 del Campionato Provinciale di Serie “D” di Calcio a Cinque, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra del Color Service Treviso, dei giocatori Boschiero Steven e Levada Enrico, perché
squalificati.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo della Società A.C. Mister Up Colfosco;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
accertato che i giocatori Boschiero Steven e Levada Enrico hanno preso parte alla gara emarginata in posizione
irregolare poiché nei loro confronti era pendente la squalifica per una giornata, comminata dal Giudice Sportivo
Provinciale;
constatato che i precitati provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati nel Comunicato Ufficiale n. 19 dell’11/12/2003 del
Comitato Provinciale di Treviso;
considerato che l’A.C. Color Service Treviso non ha inoltrato alcuna controdeduzione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
•di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Mister Up Col fosco;
•di applicare a carico dell’A.C. Color Service Treviso C5 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6, in base a
quanto disposto dall’art. n. 12, 5° comma a) del C.G.S.;
•di comminare a carico dell’A.C. Color Service Treviso C5 la sanzione della ammenda di € 52,00 per aver impiegato in
gara ufficiale giocatori squalificati.
La tassa reclamo non è stata versata.
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