COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE A.C. TOMBOLO Avverso regolarità gara Tombolo – Onara del 7/12/2003 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE A.C. TOMBOLO Avverso regolarità gara Tombolo – Onara del 7/12/2003 – Campionato di 3^ Categoria L’A.C. Tombolo ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione nelle fila dell’A.C. Onara del calciatore Felahi Mustafa, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo proposto dall’A.C. Tombolo; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti gli accertamenti di rito; constatato che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha informato che l’A.C. Onara ha inviato richiesta di tesseramento per il giocatore su nominato in data 6/12/2003 e di aver respinto la richiesta stessa, dandone comunicazione alla Società interessata il 10/12/2003, in quanto l’atleta risultava ancora vincolato per altra Consorella già dal 25/9/2002; considerato che l’A.C. Onara non ha prodotto controdeduzione alcuna; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Felahi Mustafa nella gara Tombolo – Onara del Campionato di 3^ Categoria P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Tombolo; di applicare a carico dell’A.C. Onara la sanzione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 12, 5° comma del C.G.S., omologando l’incontro Tombolo - Onara con il risultato di 3-0; di comminare a carico dell’A.C. Onara l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La tassa reclamo non è stata versata.
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