COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE S.P. NOVA GENS Avverso regolarità gara Riviera Berica – Nova Gens del 6/12/2003 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE S.P. NOVA GENS Avverso regolarità gara Riviera Berica – Nova Gens del 6/12/2003 – Campionato Juniores Provinciale La Società S.P. Nova Gens ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione dei giocatori Pavan Michele e Pavan Marco nelle fila della formazione dell’A.C. Riviera Berica, perché di età inferiore ai 15 anni. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dalla S.P. Nova Gens, trasmesso alla C.D. dal Comitato Provinciale di Vicenza per competenza; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, dalla quale risulta che soltanto il giocatore Pavan Michele dell’A.C. Riviera Berica ha preso parte attiva al gioco; ritenuto altresì che l’art. 12, 6° comma, del C.G.S. recita : “non comporta la punizione sportiva della perdita della gara (fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 34, 3° comma delle NOIF) ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della Società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori,l’infrazione al divieto di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse ”; P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di respingere il reclamo avanzato dalla S.P. Nova Gens; - di comminare la sanzione dell’ammenda di € 52,00 a carico dell’A.C. Riviera Berica per avere impiegato in gara del Campionato Juniores ufficiale un giocatore al dissotto dell’età consentita; - di comminare la sanzione dell’inibizione sino al 31/3/2004 a carico confronti del Sig. Minchio Gian Carlo (Dirigente accompagnatore); - di squalificare il giocatore Pavan Michele per due giornate; - di disporre l’addebito in conto della S.P. Nova Gens della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it