COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE U.S. NEGRARESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 18 del 6/11/2003 – Applicazione art. 53, commi 1,2 e 7 delle NOIF gara Circolo Sportivo A.Pupi-Negrarese dell’1/11/2003 – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE U.S. NEGRARESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 18 del 6/11/2003 – Applicazione art. 53, commi 1,2 e 7 delle NOIF gara Circolo Sportivo A.Pupi-Negrarese dell’1/11/2003 – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie D La Società U.S. Negrarese Calcio ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato del Comitato Provinciale di Verona n. 18 del 6/11/2003 con la quale veniva inflitta a carico dell’U.S. Negrarese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara Circolo Sportivo A.Pupi – Negrarese per 0-6, per rinuncia, in applicazione dell’art. 53, commi 1, 2 e 7 delle NOIF, chiedendo, nel contempo, l’annullamento della delibera assunta in prima istanza. La Società Negrarese Calcio fa presente inoltre, al riguardo, che l’orario d’inizio dell’incontro in epigrafe era stato fissato alle ore 16.30 dal Comitato Provinciale di Verona con il Comunicato Ufficiale n. 15 del 16/10/2003. La Commissione Disciplinare accertato preliminarmente che l’orario ufficiale di inizio della gara in oggetto era stabilito dal Comitato Provinciale di Verona alle ore 16.30; constatato che la Società Circolo Sportivo A. Pupi non ha prodotto controdeduzione alcuna; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha prodotto un supplemento di rapporto nel quale precisa – in particolare – di aver sì ricevuto da entrambe le squadre le distinte dei giocatori partecipanti all’incontro nel termine utile previsto dall’art. 54, 2° comma delle NOIF, ma che alle ore 17.00 nessuna delle due Società era presente in campo; considerato, dunque, che a differenza di quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, neppure la squadra ospitante si è presentata regolarmente in campo entro il tempo massimo stabilito; considerato quindi che il caso di specie trova soluzione nella norma di cui all’art. 54, comma 2 delle NOIF, secondo cui l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara “purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco entro un termine pari alla durata di un tempo dell’incontro”; visto l’art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera a parziale modifica della delibera assunta in primo grado di : 1. infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 alle Società Circolo Sportivo A. Pupi e Negrarese; 2. infliggere ad entrambe le predette Società : a) un punto di penalizzazione in classifica; b) l’ammenda di € 52,00 per rinuncia; 3. respingere il reclamo presentato dall’U.S. Negrarese Calcio; 4. disporre nei confronti della Società Negrarese l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it