COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti della Società Creazzo C/5

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti della Società Creazzo C/5 La Commissione Disciplinare scioglie la riserva pubblicata sul Com. n. 57 del 26/6/2003 punto 2.1.3., riguardante la sospensione del giudizio nei confronti della Società Creazzo C/5, determinata all’epoca dai seguenti motivi : considerato che la Commissione Disciplinare, in base all’art. 33, 2° comma del Regolamento del Settore Tecnico, provvedeva in data 26/6/2003 a rimettere al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. la documentazione ufficiale in suo possesso, per deliberare sul comportamento tenuto dall’allenatore Sig. Rigoni Gian Franco, che pur segnalato dalla Società come proprio allenatore dalla Società Team 200 di Vicenza (Campionato di Serie “A” di Calcio a Cinque Femminile) per la stagione 2002/2003, svolgeva attività – anche se in maniera informale – a favore della Società Creazzo C/5, comportamento che determinava l’infrazione dell’art. 35, 2° comma del Regolamento S.T.; constatato che il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha confermato le responsabilità ascritte al Sig. Rigoni Gian Franco, assumendo a carico dello stesso il provvedimento della squalifica fino al 31/3/2004, pubblicato sul proprio Com. Uff. n. 34 del 19/9/2003; accertato che la Società Creazzo C/5 è stata dichiarata inattiva con Com. Uff. n. 4 del 21/8/2003 del Comitato Regionale Veneto - Divisione Calcio a Cinque rilevato dagli atti ufficiali relativi alla stagione sportiva 2002/2003 che il Sig. Lovat Davide rivestiva la carica di presidente pro-tempore della Società Creazzo C/5 e quindi ne era il legale rappresentante P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di infliggere a carico del Sig. Lovat Davide la sanzione della inibizione a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. sino al 30 Aprile 2004.
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