COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE A.C.F. REAL COSTABISSARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 dell’8/1/2004 Squalifica sino al 26/1/2004 calciatrice Troiano Jessica – Divisione Calcio Femminile – Supercoppa del Veneto 2003/2004

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE A.C.F. REAL COSTABISSARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 dell’8/1/2004 Squalifica sino al 26/1/2004 calciatrice Troiano Jessica – Divisione Calcio Femminile – Supercoppa del Veneto 2003/2004 L’A.C.F. Real Costabissara ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 dell’8/1/2004 della Divisione di Calcio Femminile, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 26/1/2004 a carico della propria calciatrice Troiano Jessica “per aver applaudito l’arbitro in modo ironico ed offensivo prima e dopo l’espulsione e per aver reiterato il proprio comportamento al termine della gara”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’A.C.F. Real Costabissara; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; rilevato che il reclamo, pervenuto a mezzo fax, risulta sottoscritto in forma illeggibile e senza specificazione alcuna della persona firmataria, cosicché non é assolutamente provato che il ricorso sia stato proposto da soggetto legittimato ai sensi dell’art. 29, 1° comma del C.G.S.; ritenuto che doveva essere il sottoscrittore dell’atto de quo a qualificarsi, onde consentire la verifica della legittimazione in capo al medesimo P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dall’A.C.F. Real Costabissara; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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