COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE S.P. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del 18/12/2003 – Applicazione art. 12, 2° comma C.G.S. – partita Nova Gens–Casale Scodosia del 7/12/2003 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 30 del 21 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione
OPPOSIZIONE S.P. NOVA GENS
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del
18/12/2003 – Applicazione art. 12, 2° comma C.G.S. – partita Nova Gens–Casale Scodosia del 7/12/2003
– Campionato di 2^ Categoria
La Società S.P. Nova Gens ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R.V., pubblicata
sul Com. Uff. n. 25 del 18/12/2003, con la quale veniva applicata a carico della Società Nova Gens la sanzione sportiva
della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 2° comma del C.G.S., perché risultava che “mentre la gara stava
ormai volgendo al termine - i giocatori Rosa Andrea (Casale Scodosia) e Zen David (Nova Gens) sono venuti alle mani
colpendosi al volto con alquanta violenza e che a provocare tale zuffa sarebbe stata l’esultanza non contenuta da parte
del giocatore Zen (e altri della Soc. Nova Gens) manifestatasi in occasione del conseguito pareggio - in extremis - dalla
loro squadra. Considerato che lo scontro tra i due ha provocato l'entrata in campo di quanti sedevano nelle due panchine
(compresi i dirigenti) con intenzione palese non di sedare le violenze ma di parteciparvi attivamente, causando un
parapiglia con il coinvolgimento dei giocatori dell'una e dell'altra squadra e scatenando una rissa irrefrenabile; evidenziato
che tra i dirigenti, alquanto animoso verso l'Arbitro (facendolo oggetto di strattonamento con forza ad un braccio) si è
dimostrato il Sig. Mantoan Giovanni della Soc. Casale Scodosia; rilevato che a causa del degenerare della rissa l'Arbitro
non solo è venuto a trovarsi in situazione di incombente pericolo per la sua stessa incolumità fisica, ma essendo stato
impedito di assumere - nonostante i tentativi messi in atto - qualunque degli usuali ed opportuni accorgimenti in
circostanze del genere per riportare la gara sul binario della normalità e conseguentemente non è stato in grado di poter
proseguire la direzione della gara (sia pur per il breve periodo che mancava alla sua conclusione); tutto ciò premesso, il
G.S. accertata la sussistenza del presupposti che - per consolidata giurisprudenza - legittimano la decisione dell'Arbitro e
cioè di sospendere la gara, delibera di infliggere ad entrambe le Società - essendo comune la responsabilità di entrambe
nel ritenere impossibile la ripresa del gioco - la punizione sportiva della perdita della partita con il risultato di 0 – 3”.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo della S.P. Nova Gens che eccepisce essere del tutto mancati i presupposti per la definitiva sospensione
della gara e ne chiede, pertanto, la ripetizione;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente che ha integrato con memoria scritta la propria difesa;
sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto; 30/611
ritenuto che, sulla scorta dei chiarimenti oggi rilasciati dall’arbitro, la situazione successivamente all’espulsione dei
giocatori Rosa e Zen, non appariva così compromessa da meritare la definitiva sospensione della gara, tanto più non
consta che il direttore di gara abbia adottato nessuno dei provvedimenti disciplinari consentitigli, né abbia richiamato in
alcun modo i capitani delle squadre affinché si adoperassero a ristabilire la calma;
accertato pertanto che non è stata esperita la procedura prevista anche dal Regolamento del Giuoco Calcio in siffatti casi
imponente di assumere tutti i provvedimenti e le misure possibili per riportare l’ordine
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
•di accogliere il reclamo presentato dalla S.P. Nova Gens;
•di disporre, conseguentemente, la ripetizione della gara Nova Gens-Casale Scodosia, che il C.R.V. ha stabilito
effettuarsi Mercoledì 4 Febbraio 2004.
La tassa reclamo non é stata versata.
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