COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZIONE U.S. CASALE SCODOSIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del 18/12/2003 – Applicazione art. 12, 2° comma C.G.S. – partita Nova Gens–Casale Scodosia del 7/12/2003 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 30 del 21 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione
OPPOSIZIONE U.S. CASALE SCODOSIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del
18/12/2003 – Applicazione art. 12, 2° comma C.G.S. – partita Nova Gens–Casale Scodosia del 7/12/2003
– Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Casale di Scodosia ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R.V.,
pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 18/12/2003, con la quale veniva applicata a carico della Società Casale Scodosia la
sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 2° comma del C.G.S.
La Commissione Disciplinare
osserva che il reclamo proposto dall’U.S. Casale Scodosia è stato sottoscritto in data 23/12/2003 dal suo Presidente Sig.
Giovanni Mantoan, inibito sino al 12/1/2004, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 25 del 18/12/2003 del C.R.
Veneto al punto 3.2. Tale sanzione non consentiva allo stesso Mantoan di sottoscrivere reclami per la Società di
appartenenza nel corso della squalifica
P.Q.M.
delibera
•di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’U.S. Casale di Scodosia;
•di disporre nei confronti dell’U.S. Casale Scodosia l’addebito della tassa reclamo non versata.
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