COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OLIMPIA LAZISE Avverso regolarità gara Somma – Olimpia Lazise del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OLIMPIA LAZISE Avverso regolarità gara Somma – Olimpia Lazise del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria L’A.S. Olimpia Lazise ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Tavella Cristiano (Somma) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Tavella Cristiano era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per ammonizioni, riportate in incontri del Trofeo Regione Veneto della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.21 del 19/11/2003 del C.R. Veneto, pag. 21/432; accertato che detto provvedimento doveva essere scontato nel Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria della stagione 2004/2005 a cui partecipa la Società Somma; constatato che l’A.C. Somma non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Olimpia Lazise; di infliggere all’A.C. Somma la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; di comminare a carico dell’A.C. Somma l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non é stata versata.
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