COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OLIMPIA LAZISE Avverso regolarità gara Somma – Olimpia Lazise del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. OLIMPIA LAZISE
Avverso regolarità gara Somma – Olimpia Lazise del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto –
Società di 1^ Categoria
L’A.S. Olimpia Lazise ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione del giocatore Tavella Cristiano (Somma) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Tavella Cristiano era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per
ammonizioni, riportate in incontri del Trofeo Regione Veneto della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel
Com. Uff. n.21 del 19/11/2003 del C.R. Veneto, pag. 21/432;
accertato che detto provvedimento doveva essere scontato nel Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria della
stagione 2004/2005 a cui partecipa la Società Somma;
constatato che l’A.C. Somma non ha presentato controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Olimpia Lazise;
di infliggere all’A.C. Somma la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto
disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.;
di comminare a carico dell’A.C. Somma l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara
ufficiale, un giocatore squalificato.
La tassa reclamo non é stata versata.
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